Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 novembre 2015, n. 24029

Tributi - Cessione di quota di partecipazione sociale - Plusvalenza - Tassazione sostitutiva ex art. 2, D.L. 27/1991 - Base imponibile - Computo dei versamenti in conto capitale portati in aumento del valore di acquisto - Esclusione

 

Ritenuto in fatto

 

S.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 16/03/2008, depositata in data 13/03/2008, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, per ILOR ed IRPEF dovute dalla S. (quale coniuge co-dichiarante di Z.C.) per l'anno 1993, in conseguenza della negazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'applicabilità dell'imposta sostitutiva di cui al D.L. 27/1991, dichiarata dai contribuenti sulla plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di quota di partecipazione sociale - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, annullata la decisione di primo grado per difetto di motivazione, hanno sostenuto, nel merito della pretesa fiscale, che doveva condividersi la tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, ai sensi della chiara formulazione letterale dell'art. 2, D.L. 27/1991, deve essere corrisposta sulla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto, senza che possano avere rilievo costi della partecipazione ceduta diversi da quelli sopportati per "bolli, spese di registrazione, notarili o di intermediazione finanziaria", quali quelli, invocati dalla contribuente, costituiti dai "versamenti in conto capitale portati in aumento del valore di acquisto".

All'udienza del 2/04/2015, la causa veniva rinviata a N.R., per rinnovo notifica dell'avviso di udienza.

 

Considerato in diritto

 

1. Preliminarmente, rileva la Corte che, con sentenza n. 23405/2010, è stato già deciso altro giudizio relativo ad analogo ricorso proposto dal coniuge della S., Z.C..

2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., del D.L. 27/1991, conv. in L. 102/1991, avendo i giudici d'appello ritenuto che il calcolo della plusvalenza, da parte della ricorrente, operato sulla differenza tra il prezzo di vendita dichiarato ed il costo effettivo della partecipazione, maggiorato delle ulteriori somme a titolo di versamenti in conto capitale, fosse avvenuto in violazione delle suddette disposizioni, senza tener conto della modifica all'art. 2 del D.L. introdotta in sede dì conversione, contenente l'espressa inclusione, nella determinazione del prezzo di acquisto, di "ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta", quale i versamenti in conto capitale effettuati dal socio.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta anche un vizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione "alla mancata applicazione alle plusvalenze", di cui al D.L. 27/1991, conv. in L. 102/1991, "dei principi stabiliti dal capo VII del Tuir", in particolare negli artt. 81 e 82, comma 5°, come modificato dal D.Lgs. 461/1997".

3. La prima censura è infondata.

Come già chiarito da questa Corte (Cass. 23405/2010; Cass. 21044/2007), "in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 27 del 1991 (convertito in legge n. 102 del 1991), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, costituiscono redditi diversi e sono assoggettate all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo decreto. La misura di tali redditi è data unicamente dalla differenza tra il corrispettivo ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto essendo ammessa la deduzione dei soli costi direttamente afferenti le partecipazioni cedute (spese notarili, bolli, commissioni, ecc.), e non, quindi, dei versamenti effettuati in conto capitale in favore della società", riguardanti la tassazione del reddito societario. La Corte ha chiarito che, mentre gli altri oneri riguardanti la società sono presi in considerazione dall'art. 62 del TUIR, ai fini della determinazione del valore da attribuire alle azioni ed ai titoli nella norma indicati, la disposizione speciale del 1991 ha inteso ''sottoporre a tassazione, quale reddito a sé stante, la diversa ricchezza manifestatasi con il trasferimento della titolarità di quelle azioni o titoli".

4. La seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile, in quanto, anche in riferimento al quesito ex art. 366 bis c.p.c. (disposizione operante, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata nel 2008), il motivo involge una questione (l'applicabilità o meno alle contestate plusvalenze dei principi dettati negli artt. 81 e 82 del TUIR) e quindi si pone in rapporto ad un vizio di violazione di norma di diritto e non ad un vizio motivazionale, attinente alla valutazione di questioni di fatto.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito..