Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 novembre 2015, n. 24055

Rapporto di lavoro - Lavoro straordinario - Maggiorazioni - Computo nel normale orario di lavoro

Svolgimento del processo

1. Ilva s.pa. conveniva in giudizio i lavoratori indicati in epigrafe dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo che fosse accertata nei loro confronti la legittimità del computo dell'orario di lavoro da parte della società con esclusione di ogni attività precedente e successiva (percorrenza e vestizione/svestizione) e l'inesistenza del diritto dei medesimi a percepire somme a titolo retributivo o risarcitorio, eventualmente con le maggiorazioni per lavoro straordinario per il tempo impiegato per il compimento delle suddette operazioni. Si costituivano i lavoratori S. e T. contestando le avverse deduzioni e spiegando domanda riconvenzionale affinché venisse dichiarato il loro diritto a vedersi computato nel normale orario di lavoro, con la retribuzione oraria e le retribuzioni previste per il lavoro straordinario dalla disciplina collettiva, il tempo impiegato quotidianamente per le operazioni indicate, con condanna della società al pagamento delle somme di cui al conteggio allegato, oltre al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado con due pronunce, una non definitiva e un'altra definitiva, escludeva l'incidenza sulla gratifica natalizia e sulla retribuzione e indennità ferie della retribuzione spettante ai lavoratori in relazione ai tempi "tuta" e "percorrenza", dichiarava la prescrizione estintiva dei diritti di credito azionati dai lavoratori in relazione ad alcuni periodi determinati, condannava la società al pagamento in favore dei lavoratori delle somme di C 2850,76 per S. e di C 4.125,35 per T. in relazione ai titoli vantati.

2. La Corte d'appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando la società al pagamento per il periodo dichiarato prescritto nella sentenza e in relazione all'intero periodo, delle incidenze dello straordinario su 13° e ferie in relazione alle somme per le quali era già intervenuta condanna in favore dei lavoratori.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ilva s.p.a., poi ammessa, con decreto del 21 gennaio 2015, alla procedura di amministrazione straordinaria. S. e T. resistevano proponendo ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve osservarsi che in data 2 luglio 2015 è stato depositato un atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, sottoscritto dal legale rappresentante della ricorrente personalmente e dal suo difensore, in ragione del dichiarato venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio. La rinuncia è stata ritualmente notificata alle parti costituite.

2. Osserva il Collegio che sulla base della documentazione suddetta sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per dichiarare l'estinzione del giudizio.

3. Va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione in ragione della condotta processuale tenuta dalla ricorrente principale, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.