Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 novembre 2015, n. 24016

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Notifica mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia - Esclusione - Conseguente inammissibilità del ricorso

 

Svolgimento del processo

 

1. Con il ricorso in atti C.O. ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la CTR Lazio, respingendone l’appello, ha confermato la decisione che in primo grado aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatagli a seguito di un avviso accertamento divenuto definitivo in difetto di impugnazione.

La CTR ha motivato il proprio deliberato osservando che era stata nella specie "pienamente rispettata la procedura prevista dalla l. 890/82" per la notificazione dell’avviso di trattazione, che del pari era "accertata la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento", così come pure andava dichiarato che era stato "ampiamente rispettato" il termine prescritto per la notificazione della cartella.

Il mezzo ora proposto dalla parte si vale di sei motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

 

Motivi della decisione

 

2. Con il primo motivo di ricorso l’O. deduce la nullità dell’impugnata sentenza poiché, atteso il disposto degli artt. 31 e 16 D.lg. 546/92 circa le attività che presiedono alla comunicazione dell’avviso di trattazione, "dall’esame della comunicazione in atti non si rileva alcuna di tali attività dell’agente postale, né il tempo necessario della giacenza del plico a disposizione del destinatario per il ritiro".

Il secondo motivo lamenta la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, non essendo stata nella specie "garantita la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario", non essendo state indicate sulla busta e sulla cartolina "le modalità con le quali il notificando sarebbe stato cercato senza essere reperito" e non potendo nella specie applicarsi l’art. 156, comma secondo, c.p.c. perché le relata di notificazione "anziché essere apposte in calce all’atto, erano state annotate sul frontespizio", in tal modo non essendo garantita la copia consegnata al destinatario fosse all’originale dell’atto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/00 e dell’art. 9-bis L. 289/02 si allegano rispettivamente con il terzo motivo ed il quarto motivo, risultando la cartella affetta da nullità "in quanto in essa non è indicato il nome del responsabile del procedimento e la firma autografa di quest’ultimo" ed "in quanto non è stata preceduta dall’avviso obbligatorio di pagamento che è parte integrante del procedimento di riscossione".

Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17 e 25 D.P.R. 602/73 poiché, sebbene la cartella debba essere notificata entro i termini di legge e debba essere consegnata all’esattore entro "i termini suddetti", la CTR su tali punti "non ha dato alcuna motivazione".

Con il sesto motivo si eccepisce la tardività della notificazione e la decadenza dell’amministrazione dall’azione accertatrice atteso che nella specie la cartella di pagamento era stata notificata "il settimo anno solare dopo la presentazione della dichiarazione" e "due anni dopo che si era verificato il termine di decadenza" entro il quale il concessionario avrebbe dovuto procedere alla sua notificazione.

3. E' di prioritario rilievo, prima della disamina dei singoli motivi, constatare la preliminare inammissibilità dell'odierno ricorso, essendo stato proposto nei modi in cui l'art. 16, comma 3, D.lg. 546/92 prevede in via alternativa rispetto alla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c., per l'ordinaria proposizione del ricorso nei gradi di merito ovvero, nella specie mediante la consegna all'impiegato addetto presso il locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Come invero questa Corte ha già più volte affermato "in tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica, a norma dell'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, e va notificato nelle forme ivi previste ... sicché il ricorso è inammissibile per omessa notifica qualora la stessa sia eseguita mediante diretta consegna, ad opera del ricorrente, all'impiegato addetto all'Ufficio resistente, pur avendone quest'ultimo rilasciato ricevuta" (25395/14; 3139/14; 12982/07).

4. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Spese alla soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 3700,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.