Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 novembre 2015, n. 24032

Tributi - Imposte dirette ed IVA - Contabilizzazione e fatturazione di canoni di locazione e spese genrali - Decorrenza del contratto di locazione anticipata rispetto alla stipula

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della P.S.T. V.S. spa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 30/15/2008, depositata in data 27/10/2008, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP dovute nell'anno d'imposta 2002, per effetto della contestazione dell'omessa contabilizzazione e fatturazione di canoni di locazione e di spese generali e della svalutazione di crediti, in misura maggiore di quella consentita - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto (annullando il rilievo relativo alla mancata contabilizzazione di canoni di locazione) il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, accogliendo l'appello dell'Ufficio erariale, hanno sostenuto che andava confermato il recupero dei componenti positivi di reddito conseguiti e non contabilizzati e dichiarati, tenuto conto di quanto pattuito dalle parti, nel contratto di locazione, stipulato il 25/06/2002, in punto di anticipata decorrenza dal 1°/03/2002, con conseguenza debenza da parte della conduttrice dei canoni locatizi, non avendo la ricorrente fornito prova di una modifica delle pattuizione.

La C.T.R. ha respinto l'appello incidentale della contribuente, in punto di nullità dell'avviso per carenza motivazionale.

L'intimata ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi.

La stessa parte ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

 

Considerato in diritto

 

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto, pur avendo i giudici d'appello ritenuto legittimo il recupero fiscale concernente i canoni di locazione e riguardante le imposte IRPEG, IRAP ed IVA, nel dispositivo si legge che la C.T.R. accoglie l'appello dell'Ufficio per quanto riguarda l'omessa contabilizzazione dei ricavi ai soli fini IRPEG ed IRAP, escludendo così implicitamente l'intero recupero dell'IVA.

La stessa parte con il secondo motivo deduce ulteriore vizio motivazionale, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa motivazione, con riguardo allo stesso fatto controverso.

2. Nel ricorso incidentale, la contribuente lamenta, con riguardo alla "diversa interpretazione" prospettata in ricorso dall'Agenzia delle Entrate, la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 6, 3° e 5° comma, e dell'art. 3, comma 2°, DPR 633/1972, dovendo i canoni da locazione, costituenti prestazioni di servizi, essere fatturati al momento del pagamento, a prescindere dalle pattuizioni contrattuali. Con il secondo motivo, la stessa parte deduce un vizio di insufficiente motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riguardo al fatto controverso rappresentato dal pagamento dei canoni di locazione e dalle spese diverse (sempre tuttavia in relazione soltanto all'IVA).

3. Il primo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto non ricorre il denunciato vizio di "contraddittorietà" della motivazione, atteso che la sentenza nulla dice sull'illegittimità o meno del recupero dell'IVA, per omessa fatturazione di canoni di locazione e di spese generali da riaddebitarsi al locatario, pure presente nell'atto impositivo.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si verte in un'ipotesi di omessa motivazione "sull'implicitamente dichiarata illegittimità del recupero dell'IVA" (vedasi ricorso, pag.17), quanto di un omessa pronuncia su di un motivo di appello, vale a dire la declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento, annullato, con riguardo al suddetto rilievo, in primo grado, anche in relazione all'IVA.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere respinto. Il ricorso incidentale è assorbito.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.