Prassi - INPS - Messaggio 23 novembre 2015, n. 7101

Riscatto/computo: chiarimenti dall’INPS per la presentazione delle domande

 

Con circolare n. 38 dell’11/6/2004, l’ex Inpdap ha fornito i dovuti chiarimenti in merito ai termini di cui all’art. 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 per la presentazione delle domande di riscatto/computo prodotte ai sensi dell’ art. 11 e 12 ovvero 13 e 14 del medesimo D.P.R.

In tale sede, è stato chiarito che i cessati dal servizio per motivi diversi dai limiti di età possono esercitare la facoltà di riscatto/computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Viceversa, qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda di riscatto/computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite. Tale termine, ovviamente, deve intendersi dinamico, con il variare del collocamento a riposo d’ufficio da 65 anni a 66 e 3 mesi nel 2015, 66 anni e 7 mesi nel 2016 etc.

Si ribadisce che per coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione entro l’anno 2011 il limite di età cui far riferimento per la decorrenza del termine rimane fissato a 65 anni.

Premesso quanto sopra, considerato che pervengono numerosi quesiti in ordine alla corretta applicazione di detto termine, si conferma che giusto quanto disposto con circolare n. 38 tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi computabili o riscattabili ai sensi del degli artt. 11 e 12 ovvero 13 e 14 del D.P.R. 1092/73 si intendono utilmente prodotte se presentate almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età ovvero, qualora la cessazione avvenga ad altro titolo, in costanza di attività lavorativa e comunque entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. E’ appena il caso di precisare che tutte le istanze volte alla valorizzazione di periodi o servizi riscattabili ai sensi di altre norme diverse dal citato D.P.R. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell’iscritto.