Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2015, n. 23822

Tributi - IVA - Tardivo versamento - Sciopero bancario - Esimente di forza maggiore - Esclusione - Negligenza (sub specie di insufficiente attenzione) del contribuente - Applicazione sanzioni - Sussiste

 

La CTR di Bari ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia (appello proposto contro la sentenza n. 384/30/2007 della CTP di Taranto che aveva accolto il ricorso di M.G.G.) nel processo di impugnazione di cartella di pagamento, relativa ad IRAP-IVA-Sanzioni per l’anno d’imposta 2000.

La predetta CTR (per quanto qui ancora rileva, e cioè ai fini dell’accoglimento parziale dell’appello) ha motivato la decisione ritenendo che l’esimente della forza maggiore (che il contribuente aveva postulato ai fini di giustificare il ritardato versamento, per un giorno, dell’IVA dichiarata) nella specie di causa non potesse ravvisarsi, siccome il contribuente non aveva dimostrato "di non avere avuto conoscenza nei giorni precedenti, in modo da poter evitare le conseguenze", dello sciopero bancario che gli aveva impedito di attingere la provvista pecuniaria con cui provvedere al tempestivo pagamento dell’imposta. Ciò posto, la violazione doveva essere imputata a negligenza (sub specie di insufficiente attenzione) del contribuente che, onde evitare la sanzione, avrebbe dovuto versare l’imposta prima dello sciopero anzicchè dopo.

La parte contribuente ha interposto ricorso sostenuto con due motivi.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc. Infatti, con il primo motivo di ricorso (improntato alla violazione dell’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 472/1997) la parte ricorrente - dopo avere premesso che è forza maggiore l’impedimento, sopravvenuto ed inevitabile, frapposto da terzi, da cui dipenda l’adempimento della obbligazione - ha evidenziato che ciò che rileva ai fini di causa non è la prevedibilità astratta di tale impedimento ma "la prevedibilità concreta": la CTR aveva perciò errato a ritenere che gli scioperi siano "tout court prevedibili", pur nella totale assenza di elementi concreti che supportino una simile tesi e senza considerare il legittimo affidamento del contribuente sulla certezza di trovare aperta la banca anche quel giorno, come in tutti i giorni dell’anno.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Pacifici gli elementi costitutivi della forza maggiore, tra i quali quello della imprevedibilità (concreta, e non astratta) dell’evento, basta qui solo evidenziare che è ribadito "nell’insegnamento di codesta Corte - che la prova della sussistenza, in concreto, dei caratteri integranti l’esimente, compete alla parte che la invoca, sicché sarebbe spettato - ovviamente - alla parte contribuente dimostrare di non avere potuto prevedere l’impedimento (oltre che, ovviamente, che l’evento fosse inevitabile, come il giudicante ha implicitamente suggerito evidenziando che al pagamento avrebbe potuto provvedersi in qualunque giorno antecedente l’ultimo).

Sul punto, conviene menzionare Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013: "In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile" (in termini analoghi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010, Sez. 3, Sentenza n. 10594 del 23/04/2008, Sez. 3, Sentenza n. 24209 del 14/11/2006, Rv. 594172 Sez. 3, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004).

Competeva perciò - nella specie di causa - al giudice del merito la valutazione in ordine all’assolvimento dell’onere di prova da parte del contribuente circa la natura imprevedibile dell’evento, e la conclusione a cui il giudice medesimo è pervenuto non è sindacabile in questa sede, sicché appare sufficiente considerare la corrispondenza delle valutazioni all’astratta regola dell’agire, così come inverata nel principio di diritto dianzi menzionato.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla insufficiente e contraddittoria motivazione della pronuncia impugnata) la parte ricorrente assume che il ragionamento della commissione regionale "difetta di logicità" nella parte in cui il rilevato difetto della prova in ordine al requisito della imprevedibilità non è preceduta o accompagnata dall’esame del suo presupposto: il fatto che lo sciopero fosse conosciuto o conoscibile nei giorni precedenti a quello nel quale ebbe ad essere effettuato.

Il motivo è inammissibilmente formulato.

La parte ricorrente - infatti - non identifica alcun fatto controverso e decisivo ai fini del giudicare, ma (sotto la coltre della illogicità) formula una nuova critica "in diritto" alla decisione impugnata, per non avere il giudice - sostituendosi alla parte - fornito la prova positiva della prevedibilità dell’evento.

Il difetto del presupposto costitutivo dell’archetipo del vizio valorizzato rende, perciò, inammissibile il motivo.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

Ritenuto inoltre:

- che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

- che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie ma la parte ricorrente - nel corso della discussione - ha inteso ribadire di avere fatto speciale rilievo (nel contesto dei motivi di impugnazione) del fatto che si era trattato di uno "sciopero aziendale" (e non di uno sciopero esteso all’intero settore creditizio), ciò che aveva reso "imprevedibile", nella specifica concretezza dei fatti, l’evento della chiusura degli sportelli bancari presso i quali era stata depositata la provvista per il pagamento. Siffatta prospettazione - che appare una correzione piuttosto che non un chiarimento delle ragioni formulate in ricorso, vuoi perché nella pronuncia impugnata non risalta affatto questo elemento, vuoi perché dei due documenti ricopiati in ricorso e valorizzati dalla parte ricorrente uno solo accenna all’elemento della aziendalità della protesta e non anche l’altro - non potrebbe avere in nessun caso effetto di modificare le conclusioni a cui è pervenuto il giudice del merito, atteso che - se anche potesse essere considerata idonea a rafforzare il convincimento in ordine alla "imprevedibilità" dell’evento - finirebbe invece per depotenziare le difese di parte ricorrente in ordine al requisito della ‘‘inevitabilità", apparendo evidente che la chiusura solo di alcuni sportelli bancari (per effetto della natura limitata della protesta sindacale) avrebbe consentito al ricorrente di avvalersi di altri sportelli al fine di portare a compimento l’operazione di versamento, con la necessità di precisare, a questo proposito, che la eventuale prospettazione della limitata disponibilità di liquidi (che il ricorrente volesse dichiarare di avere concentrato, per sorte, proprio e soltanto negli sportelli in sciopero) non gli gioverebbe in nessun caso, attesa la naturale fungibilità dello strumento pecuniario e la possibilità di procurarne altro in qualunque momento;

- che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

- che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.