Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 08 giugno 2015, n. 184

Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

Art. 1

Denominazioni

 

1. Nel presente decreto sono denominati:

a) «Segretario generale»: il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) «Strutture generali»: i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici autonomi ad essi equiparati ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, comprese le strutture generali affidate ai Ministri o Sottosegretari;

c) «Uffici»: le strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;

d) «Servizi»: le strutture di livello dirigenziale non generale;

e) «Strutture di missione»: le Strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) «Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo»: le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto determina, nell'ambito delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri individuate dal precedente articolo 1, l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e individua il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della medesima legge.

 

Art. 3

Unità organizzativa responsabile del procedimento

 

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e, se del caso, dell'adozione del provvedimento finale, è il servizio competente secondo l'articolazione delle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e dai decreti attuativi di organizzazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. L'articolazione delle strutture generali di cui al comma precedente è pubblicata sul sito internet del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura generale che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

3. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 2, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Art. 4

Responsabile del procedimento

 

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale di cui al precedente articolo 3, ovvero persona da lui delegata con atto scritto. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento può essere individuato nel dirigente preposto all'Ufficio o alla Struttura generale.

2. Il responsabile del procedimento, così come individuato nel comma 1, esercita i compiti contemplati dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e svolge tutte le altre attribuzioni indicate nelle disposizioni organizzative e di servizio.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento di cui al comma 1, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, è pubblicato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unità organizzativa responsabile del procedimento ed è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Ogni singola Struttura generale assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Art. 5

Titolare del potere sostitutivo

 

1. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il dirigente generale da cui dipende l'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, il procedimento sia posto in carico al responsabile dell'Ufficio o al responsabile apicale della Struttura generale, il potere sostitutivo di cui al comma precedente è esercitato, rispettivamente, nel primo caso, dal responsabile apicale della Struttura generale, nel secondo caso, dal Segretario generale o suo delegato.

3. Il nominativo del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonché le modalità per attivare tale potere, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, sono pubblicati, in relazione all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unità organizzativa responsabile del procedimento, che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Art. 6

Altre strutture

 

1. Nell'ambito delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il responsabile del procedimento è il responsabile posto a capo delle Strutture medesime, ovvero persona da lui delegata con atto scritto.

2. Per le Strutture di missione, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il responsabile della Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri presso cui la Struttura di missione sia istituita o operi, ovvero, in mancanza di una Struttura generale di riferimento, il Segretario generale o suo delegato.

3. Per le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il Segretario generale o suo delegato.

4. Il nominativo del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonché le modalità per attivare il potere sostitutivo, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alle rispettive caselle di posta elettronica istituzionale sono pubblicati, in relazione agli articoli 2, comma 9-bis, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo, a cura delle singole Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo che assicurano, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

5. L'articolazione delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo è pubblicata sul sito internet istituzionale del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

6. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui ai commi 4 e 5, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 novembre 2015, n. 274.