Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 novembre 2015, n. 23876

Tributi - Riscossione - Iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale - Debito estraneo ai bisogni della famiglia - Atto di esecuzione illegittimo

 

Considerato in fatto

 

R.A. ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Lombardia - in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di iscrizione ipotecaria immobiliare ex art. 77 d.p.r. n. 602/73 - ha accolto l’appello proposto da E.N. s.p.a. avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

In particolare, il Giudice di appello, alla luce del disposto dell’art. 170 c.c. e rilevato che l’iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione, avendo, di contra, funzione conservativa e di garanzia, ha ritenuto pienamente legittima l’iscrizione di ipoteca su beni facenti parte di un fondo patrimoniale.

E.N. s.p.a. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

E.N. s.p.a. ha depositato memoria.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.p.r. n. 602/73 laddove la C.T.R. ha affermato che l’iscrizione ipotecaria non fosse un atto di esecuzione ma avesse funzione conservativa e di garanzia cosicché non era invocabile l’art. 170 c.c.

2. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., laddove il Giudice di appello non aveva vagliato la questione, dedotta nelle controdeduzioni all’appello, relativa all’estraneità del debito fiscale rispetto ai bisogni della famiglia.

3. Dichiarato inammissibile il secondo motivo laddove il vizio di omessa motivazione viene dedotto come violazione di legge e con riferimento non ad un "fatto" ma, piuttosto ad un questione di diritto, il primo motivo appare fondato alla luce del principio già affermato da questa Corte (v. tra le altre Cass. n. 5385/2013) secondo cui l’art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.p.r. 3 marzo 1973 n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Corte di recente (Cass. n. 3738/15), in fattispecie similare, ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15886/2009). Deve, pertanto, accettarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio teste descritto).

4. La sentenza impugnata, nel ritenere legittima l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602/73 solo perché ad essa inapplicabile il disposto dell’art. 170 c.c. in virtù dell’asserita natura di mera garanzia, si è discostata da tali principi.

5. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito, affinché proceda al riesame della vicenda processuale alla luce dei superiori principi, oltre che a regolare le spese di questo grado.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.