Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 novembre 2015, n. 23885

Processo del lavoro - Inps - Diritto alla provvidenza pretesa - Domanda amministrativa

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. C.C. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha, in motivazione, riconosciuto il diritto alla provvidenza pretesa, sia pure con decorrenza diversa rispetto all’epoca di presentazione della domanda amministrativa e, in dispositivo, ha rigettato il gravame, con condanna dell’appellante a rifondere le spese all’INPS (in dispositivo), difformemente dalla ritenuta condanna dell’INPS (in motivazione) a rifondere le spese all’appellante.

Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., per essere la parte dispositiva in insanabile contrasto con la motivazione.

2. L’INPS non ha resistito.

3. Il Ministero intimato si è costituito al mero fine di partecipare alla discussione orale.

4. I Comuni di Gambettola e Forlì sono rimasti intimati.

5. Le censure svolte sono manifestamente fondate per l’evidente difformità fra dispositivo e proposizioni contenute nella motivazione.

6. Va, pertanto, dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacché, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima.

7. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del grado e, dunque, l’adozione di un atto valido, e la regolamentazione delle spese del primo giudizio di gravame e del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del primo giudizio di gravame e del giudizio di legittimità.