Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 novembre 2015, n. 23884

Previdenza - Pensione di invalidità - Controversie - Procedimento - Spese giudiziali

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame svolto da I.E.N. avverso la sentenza che, per quanto qui rileva, aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, e condannato, per l’effetto, l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

3. La parte ricorrente censura la statuizione sulle spese, deducendo violazione di legge, ed invoca il diritto all’esonero dal pagamento delle spese processuali, alla stregua del novellato art. 152 disp. att. c.p.c., adducendo l’indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, di trovarsi nelle condizioni per il diritto all’esonero e l’allegazione, con il ricorso di primo grado, dell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma. Deduce, inoltre, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla decisione di condannare l’appellante al pagamento delle spese.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il beneficio dell’esenzione dalle spese legali (e di consulenza), nel testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., modificato dal d.l. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella legge n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis, presuppone che l’onere autocertifìcativo imposto alla parte ricorrente sia assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e che la dichiarazione così effettuata esplica la sua efficacia, senza bisogno di reiterazione, sino all’esito definitivo del giudizio, con l’impegno di comunicare le eventuali variazioni reddituali che facciano venir meno le condizioni dell’esonero (ex multis, Cass. 10875/2009; Cass. 17197/2010; Cass. 13367/2011; Cass. 5363/2012).

6. Si osserva, inoltre, con Cass. 5363/2012, che "la dichiarazione reddituale, inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo (e dello stesso ricorso per cassazione) ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese di lite, deve essere corredata della sottoscrizione della parte, dalla quale non può prescindersi ai fini previsti dalla legge, poiché alla dichiarazione in parola sono connessi effetti di assunzione diretta di responsabilità, non delegabile al difensore: significativo, in tal senso, è il testo dell’art. 42, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 269/2003, a termini del quale è "l’interessato" che deve rendere la dichiarazione e assumere l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito ..." (in tal senso, Cass. 5363/2012 cit., ed altre numerose conformi).

7. Nel caso di specie la ricorrente si limita a trascrivere, nel ricorso per cassazione, il tenore della dichiarazione resa nell’atto introduttivo del giudizio senza riprodurne il testo integrale corredato, per quanto detto, della personale sottoscrizione della parte, e senza allegare, a norma dell’art. 366, n.6 c.p.c., l’atto introduttivo del giudizio di primo grado dimostrativo del tempestivo assolvimento, fin dal giudizio di primo grado, dell’onere autocertificativo mediante dichiarazione reddituale inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo (v., fra le altre, Cass. 16284/2011).

8. Il secondo motivo, in disparte il rilievo che, alla stregua dell’art. 360, n.5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la motivazione può essere viziata perché omessa o contraddittoria o insufficiente ma non può, al contempo, mancare ed essere contraddittoria o insufficiente, come invece assume la ricorrente, con proposizione inammissibile, non si appalesa conferente atteso che la regolamentazione delle spese risultata motivata richiamando la regola della soccombenza.

9. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

10 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese.

11. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

12. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.