Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 novembre 2015, n. 23215

Tributi - Imposta di registro - Credito erariale conseguente a sentenza passata in giudicato - Riscossione - Termine di prescrizione decennale

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l’impugnazione di un accertamento di maggior valore relativo alla compravendita di un terreno, che la Commissione adita dichiarava inammissibile perché depositato in busta chiusa. Divenuta definitiva la sentenza l’Ufficio notificava avviso di liquidazione anch’esso impugnato con ricorso e dichiarato inammissibile perché introdotto in busta chiusa. Divenuta definitiva anche questa pronuncia l’Ufficio procedeva all’iscrizione a ruolo e la relativa cartella era a sua volta oggetto di impugnazione, eccependone la contribuente la decadenza ex art. 17, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973 e la carenza di motivazione.

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo tardiva l’iscrizione a ruolo. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.

 

Motivazione

 

Con la memoria depositata in atti la difesa della controricorrente deduce che la controversia è stata definita per condono ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 allegando la domanda di definizione agevolata e la ricevuta dell’effettuato pagamento. Tuttavia la predetta domanda è stata oggetto da parte dell’amministrazione di provvedimento di diniego (protocollo n. 26199 del 7 settembre 2009), anch’esso depositato in atti, che non risulta essere stato impugnato dalla contribuente, né quest’ultima ha affermato di averlo impugnato, con la conseguenza che non può farsi luogo alla richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma occorre procedere all’esame del merito del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione contesta l’affermata applicazione da parte del giudice di merito della decadenza prevista dall’art.17, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la cartella (e la relativa iscrizione a ruolo) era stata emessa sulla base del giudicato formatosi sulla pretesa tributaria conseguente la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento e l’ulteriore provvedimento con il quale era stato parimenti dichiarato inammissibile il ricorso avverso il successivo avviso di liquidazione: in tal caso, ad avviso dell’Ufficio, è applicabile esclusivamente il termine di prescrizione decennale nella fattispecie rispettato.

Il motivo è fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: "in tema d’imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l’art. 17 (ora 25) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, l’art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi (che non ricorre nel caso di specie) in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento" (Cass. n. 20153 del 2014). Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata: ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.