Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 novembre 2015, n. 23227

Tributi - Agevolazioni prima casa - Vendita dell’immobile agevolato entro il quinquiennio dall’acquisto - Riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale - Mancato trasferimento della residenza entro il medesimo termine - Decadenza dal beneficio

 

Svolgimento del processo

 

L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 2 - notificò ai signori M.B. e F.C. distinti avvisi di liquidazione con i quali recuperò a tassazione ordinaria le imposte di registro, ipotecaria e catastale, con contestuale applicazione d’interessi ed irrogazione di sanzioni, con riferimento all’atto di acquisto di unità immobiliare in Moncalieri registrato il 3 aprile 2000, per il quale essi avevano usufruito della c.d. agevolazione prima casa, essendo incorsi i predetti, secondo l’Ufficio, nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione per aver alienato l’immobile entro il quinquennio dall’atto di acquisto, in quanto, pur avendo acquistato entro l’anno successivo all’atto di vendita un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, non vi avevano trasferito, nel suddetto termine, la propria residenza.

I contribuenti impugnarono gli avvisi di liquidazione dinanzi alla CTP di Torino, che respinse il ricorso.

Detta sentenza, appellata dai contribuenti, fu quindi confermata dalla CTR del Piemonte, con sentenza n. 20/28/09, depositata l’il febbraio 2009.

Avverso detta pronuncia i signori B. e C. ricorrono per cassazione in forza di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: sul difetto di motivazione dell’atto di recupero", censurando la carenza motivazionale della sentenza impugnata, che aveva viceversa ritenuto sufficientemente motivato l’atto impositivo, che aveva dato atto della circostanza che i contribuenti, pur avendo acquistato altro immobile nell’anno successivo alla vendita di quello per il cui acquisto avevano usufruito dell’agevolazione, non vi avevano trasferito la propria residenza, come da risultanze anagrafiche.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. sulla sussistenza di una causa di forza maggiore", lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata, laddove ha escluso che il protrarsi dei lavori di ristrutturazione, che impedivano l’abitabilità in concreto del nuovo immobile acquistato, potesse configurare causa di forza maggiore atta ad impedire la decadenza.

3. Con il terzo motivo, infine, i contribuenti deducono "omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio", lamentando che la decisione impugnata non si è in alcun modo pronunciata sulla valenza dei documenti prodotti per dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore (comunicazione del Comune di Moncalieri del 5.2.2005, relativa al permesso di costruire per l’immobile di strada Moncalvo, nonché comunicazione di fine lavori presentata al Comune stesso in data 6.10.2006), limitandosi ad affermare che i contribuenti non avrebbero fornito alcuna prova della sussistenza della causa di forza maggiore.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Esso censura come vizio di motivazione, in relazione quindi all’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c., la sentenza impugnata, non con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio - tant’è che manca anche il conclusivo momento di sintesi, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., ancora applicabile, ratione temporis, alla presente controversia - e dunque non in relazione ad un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Nella fattispecie in esame i fatti sono invero pacifici nella loro scansione temporale così come correttamente riportata dagli avvisi di liquidazione d'identico tenore. Ciò che intendono contestare i ricorrenti non è, quindi, la pretesa carenza di motivazione della sentenza sul motivo riguardante il vizio di motivazione degli atti impugnati, sul quale la CTR peraltro si è espressa puntualmente, rilevando che "l’avviso in oggetto ha soddisfatto l’obbligo di motivazione, mettendo i contribuenti nella condizione di conoscere tutti gli elementi, in punto an che in punto quantum, della pretesa tributaria", ma l’avere la sentenza, sulla base della motivazione dell’atto impositivo, che ha fatto espresso riferimento alle risultanze anagrafiche, ricavato una causa di decadenza in assenza di un termine perentorio sancito ex lege, in relazione alla modalità per mezzo della quale deve essere soddisfatto il requisito della destinazione a propria abitazione dell’immobile oggetto di nuovo acquisto entro l’anno dalla vendita di quello per il quale si era goduto dell’agevolazione fiscale. Ne consegue che la censura avrebbe dovuto essere formulata in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.

5. Il secondo motivo è infondato.

Premesso che è circostanza incontroversa in fatto che la richiesta di acquisizione della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile riacquistato entro l’anno è avvenuta il 16 giugno 2006, successivamente alla notifica degli avvisi di liquidazione, ben oltre il decorso dell’anno dall’acquisto del nuovo immobile da destinare a propria abitazione, giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, quantunque con riferimento all’ipotesi inerente al mancato trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile nel termine di diciotto mesi dall’acquisto, che «in tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", la forza maggiore o il caso fortuito, idonei ad impedire la decadenza dell’acquirente che non vi abbia provveduto entro detto termine, deve consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile, non ravvisabile, pertanto, né in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, né in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato» (cfr., più di recente, Cass. civ. sez. 12 marzo 2015, n. 5015; Cass. civ. sez. V 26 marzo 2014, n. 7067).

Nella fattispecie in esame non risulta che i contribuenti abbiano neppure allegato il verificarsi, nel corso dell’esecuzione dei lavori, di eventi imprevedibili che abbiano procrastinato oltre ogni ragionevole aspettativa la conclusione dei lavori nel termine entro il quale essi avrebbero dovuto richiedere l’iscrizione della propria residenza nel Comune ove è sito l’immobile riacquistato.

La stessa pronuncia richiamata dai contribuenti in memoria (Cass. civ. sez. VI - V ord. 6 agosto 2015, n. 16568), nel confermare il principio espresso dalla succitata Cass. n. 7067/2014, si riferisce a fattispecie del tutto diversa, in cui l’evento imprevedibile è stato specificamente ritenuto con riferimento all’ingiustificato ritardo dell’Amministrazione nel rilascio dell’autorizzazione di variante in corso d’opera, e dunque non è citata in modo pertinente dalla difesa di parte ricorrente a sostegno del ricorso.

Nella fattispecie in esame è, invero, incontroverso che l’atto con il quale il nuovo acquisto è stato effettuato è stato registrato il 17 gennaio 2005, cui ha fatto seguito il tempestivo rilascio da parte dell’Amministrazione comunale del permesso a costruire per l’esecuzione dei lavori.

6. Del pari va disatteso il terzo motivo.

È noto che, per indirizzo consolidato di questa Corte (cfr., più di recente, tra le molte, Cass. civ. sez. V 5 dicembre 2014, n. 25756) è ammissibile la censura per vizio di motivazione della decisione del giudice di merito, allorché la parte deduca l’omesso esame di documenti, in quanto si rilevi che detti documenti, ove esaminati, avrebbero comportato con certezza un diverso esito della controversia favorevole al ricorrente.

Nel caso di specie i contribuenti si sono limitati ad addurre che la decisione impugnata non si è pronunciata sulla valenza dei documenti succitati, riguardanti la data del rilascio del permesso a costruire e quella d’iscrizione dei contribuenti come residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile oggetto di nuovo acquisto, di per sé quindi non sufficienti ad integrare, alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, il requisito della forza maggiore come causa impeditiva della decadenza dall’agevolazione fiscale.

Il ricorso va dunque rigettato.

7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.