Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2015, n. 23416

Tributi - Eredi del contribuente - Mancata presentazione comunicazione ex art. 65, D.P.R. n. 600/73 - Notifica dell’atto impositivo agli eredi, impersonalmente e collettivamente, presso l’ultimo domicilio del de cuius - Legittimità - Pubblicazione testamento olografo - Irrilevante ai fini della conoscibilità all’Ufficio

 

Considerato in fatto

 

(...) propose ricorso avverso la cartella di pagamento, portante IRPEF 2003, rilevando di non avere avuto conoscenza dell’atto impositivo (riguardante accertamento nei confronti di (...) della quale la contribuente era erede), pur essendo l’Ufficio a conoscenza del decesso della (...) e dell’identità dei suoi eredi, essendo stato pubblicato testamento olografo in epoca antecedente all’asserita notificazione dell’avviso di accertamento.

La C.T.P. rigettava il ricorso, ritenendo legittima la notificazione effettuata dall’Ufficio, collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius e la decisione, appellata dalla contribuente, veniva confermata dalla C.T.R. del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello rilevava che, nel caso in specie, la stessa ricorrente aveva ritirato il 23 maggio 2008, l’invito inviato dall’Ufficio agli eredi e che, in assenza di specifica comunicazione di cui all’art. 65 d.p.r. n. 600/73, correttamente l’Ufficio aveva notificato l'accertamento impersonalmente e collettivamente agli eredi del de cuius considerando, altresì, che la dichiarazione di successione, con allegato il testamento olografo registrato, era stata registrata solo successivamente a detta notificazione.

Avverso la sentenza (...) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

E.S. s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e la causa è stata discussa all’udienza del 16 settembre 2015.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con il primo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co 1, n. 3) in relazione all‘art. 65, c. 2 e 4, DPR 600/73 e artt. 10 e 6 l. 212/2000 - la ricorrente deduce l’errore in iudicando commesso dalla C.T.R., laddove questa aveva ritenuto legittima la notificazione di avviso di accertamento agli eredi, impersonalmente e collettivamente, presso l’ultimo domicilio del de cuius malgrado l'Ufficio fosse a conoscenza della identità e dei domicili degli eredi per essere stato registrato, in data antecedente, il testamento olografo di (...).

1.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Nella specifica materia, l'orientamento di questa Corte appare consolidato nel ritenere che "in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicatone prescritta dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l’art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale sì riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l’indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento" (cfr. Cass. n. 15417 del 11/06/2008; ed in termini Cass. n. 17430 del 17/7/2013 la quale ha rilevato come la pronuncia di questa Corte, citata dalla ricorrente (Cass. n. 26124/2007), non si pone in contrasto con detti principi avendo ritenuto che l'obbligo della comunicazione ex art. 65 cit., non sussiste nel caso particolare (non ricorrente nella specie) in cui l'Ufficio sia già in possesso delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche presso il domicilio degli eredi avendo già notificato l'avviso di accertamento personalmente a ciascuno di essi).

Ancora, di recente, l’ordinanza n. 28192 del 17/12/2013 la quale ha specificato che "in tema di notifiche di atti tributari, l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede, come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell'ultimo domicilio dello stesso, il fatto che questi abbiano comunicato, almeno trenta giorni prima, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi pertanto ritenere che sia posto a carico degli eredi un onere di informazione che se non assolto dispensa gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall'apertura della successione, non applicandosi il diverso limite temporale di un anno dall'apertura della stessa previsto dall'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ.". (cfr, in termini, Cass. ord. n. 27284 del 2014).

Il Collegio ritiene di non doversi discostare dai superiori consolidati e condivisi principi non ravvisando la sussistenza di idonee ragioni nelle prospettazioni difensive svolte in memoria dalla ricorrente, fondate, peraltro, su un fatto rimasto estraneo al processo in virtù dell’inammissibilità del secondo motivo.

2. Con il secondo motivo - rubricato: insufficiente motivazione (art. 360, co. 1 n. 5) in relazione ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte, relativo alla pubblicazione e registrazione del testamento olografo del 3/4/2008 - la ricorrente lamenta, infatti, l’assoluta insufficienza da parte della C.T.R. dell’esame del punto decisivo della controversia costituito dal fatto che la registrazione della pubblicazione del testamento olografo avesse come effetto quello di portare a conoscenza l’Ufficio delle generalità ed indirizzi degli eredi della sig.ra (...).

2.1 Il motivo è inammissibile. Al ricorso, infatti, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 29.11.2013, si applica la nuova disposizione dell’art. 360, I comma, n. 5 c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83/2012, la quale prevede, in tale caso, il ricorso per cassazione esclusivamente per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. E, questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053/2014, ha avuto modo di statuire che detta innovazione legislativa è applicabile anche ai ricorsi avverso le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Regionali, e deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va, quindi, rigettato.

4. La pecularietà della fattispecie induce a compensare integralmente tra le pari le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.