Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 novembre 2015, n. 22944

Tributi - Redditometro - Prova della disponibilità di redditi esenti - Investimenti realizzati grazie a disinvestimenti e TFR

 

Considerato in fatto

 

D.M. impugnò gli avvisi di accertamento con i quali, ai fini IRPEF, erano stati rettificati in aumento, ex art. 38, comma 4 e 5, del d.p.r. n. 600/73, i redditi dichiarati negli anni di imposta 2006 e 2007.

La C.T.P. adita accolse, previa riunione, i ricorsi e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata dalla C.T.R. della Campania con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello accertava, in fatto, che il contribuente aveva documentato che gli investimenti realizzati costituivano il frutto di disinvestimenti e di erogazione di somme per indennità di fine rapporto, per la quasi totalità esenti da imposta o assoggettate a ritenuta alla fonte; rilevava, in diritto, che, ai fini di causa, non fosse necessaria la prova rigorosa della destinazione di tali disponibilità agli investimenti.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, su unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con l’unico motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5, 6, del d.p.r. n. 600/73, laddove la C.T.R aveva ritenuto che la norma indicata, al suo sesto comma, non impone la dimostrazione dettagliata dell’impiego delle somme.

2. Il motivo è infondato. Con recente pronuncia, questa Corte (v. Cass. n. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014; ed, in termini, Cass. n. 6396/2014) ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38 DPR 600/1973: "A norma dell'art. 38, comma sesto d.p.r. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente".

3. La sentenza impugnata che si è uniformata ai superiori principi è, pertanto, immune da censura. Ne consegue il rigetto del ricorso mentre la novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.