Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 novembre 2015, n. 45665

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione - Ingente somma appostata a conto "finanziamento a soci" - Pagamento in nero dei dipendenti - Configurazione del reato

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 19.6.2014 la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza del locale Tribunale del 13.7.2009, con la quale S.A., era stato condannato, con le generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni tre di reclusione, D.M. e D.G. alla pena di anni due di reclusione, rispettivamente, il primo, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, per avere in qualità di amministratore della società A. Costruzioni s.r.l., dichiarata fallita in data 22.5.2002, tenuto i libri e le scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e per aver distratto beni strumentali della società, per un valore di circa Lire 469.000.000, nonché tutti di bancarotta fraudolenta per distrazione, per avere il S., amministratore e socio della predetta società, ed i D. di soci, sottratto la somma complessiva di lire 974.000.000, registrata in contabilità sotto il conto "finanziamento ai soci".

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati e segnatamente:

2.1. S.A., a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c) ed e) c.p.p.; in particolare, la Corte di Appello di Salerno, all'udienza del 27.01.2014, disponeva la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 19.6.2014, mai eseguita, e, tuttavia, ne dichiarava l’assenza, pur essendo inapplicabile la norma introdotta dalla legge n. 67/2014, entrata in vigore successivamente all'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, per cui l'imputato legittimamente non è comparso sul presupposto che il processo sarebbe stato svolto in sua contumacia, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la notifica della sentenza, invero mai disposta; sorprende la motivazione della Corte nella parte in cui ha ritenuto l'infondatezza della questione di nullità dedotta con i motivi di appello, atteso che, sebbene fosse erronea l'indicazione nella quale era stato dichiarato il legittimo impedimento dell'imputato, non in data 18.05.2009 bensì in data 11.05.2009, l'omessa notifica dell'avviso all'imputato legittimamente non comparso determina una nullità assoluta, in quanto afferente la partecipazione dell'imputato al processo; inoltre, la Corte territoriale ha omesso di motivare in merito alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi nell'ipotesi di cui all'art. 217 legge fallimentare, e, in ogni caso, non può sanare tale omessa motivazione il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, non essendo emersa tale circostanza nel corso del primo giudizio; l'istruttoria dibattimentale ha consentito la piena ricostruzione del patrimonio societario, sicché l'apparente motivazione del Giudice dell'appello è sganciata dalla realtà processuale, non potendo riferirsi a beni di scarso valore, quali il materiale di consumo nell'azienda edile; ancora, è inverosimile la ricostruzione operata dalla Corte per addivenire alla conferma della sentenza impugnata, atteso che, nel corso del processo di primo grado, i testi escussi sotto il vincolo del giuramento, hanno affermato di essere stati pagati fuori busta paga e, quindi, in "nero" e per lavoro notturno, per cui l'assunto della Corte, in forza del quale è inverosimile la ricostruzione della difesa, poiché i dipendenti avrebbero dovuto lavorare anche di notte per giustificare un importo così elevato sottratto ai creditori, non soltanto non è logico, ma non risponde neppure alla realtà processuale; inoltre, merita censura il ragionamento della Corte territoriale circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con il criterio di prevalenza sull'aggravante, nonché l'assoluta sproporzione della sanzione accessoria della interdizione per anni dieci dall'esercizio di un'impresa commerciale, sulla quale la Corte territoriale omette qualsiasi motivazione;

2.2. D.M. e D.G., a mezzo del loro difensore di fiducia, deducendo, in primo luogo l'intervenuta prescrizione del reato, dovendo farsi decorrere la prescrizione dall'atto (anno 2000) e non dalla sentenza; in ogni caso la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione non apparendo adeguatamente corredata di riscontri, sia logici, che sostanziali, atti a giustificare la conferma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto, comunque, raggiunta la prova della penale responsabilità di entrambi gli imputati, in relazione all'imputazione di cui all'art. 110 c.p., 216 co. 1 n. 1 RD 267/42 tramite un generico ed inadeguato richiamo "per relationem" alla motivazione del primo Giudice di merito; non appare condivisibile, né tanto meno esaustiva, o comunque esente da censure, la motivazione resa dalla Corte di Appello, laddove di fatto non ha operato un analitico esame delle doglianze mosse da parte appellante, pur essendo il giudice del gravame tenuto a riesaminare le questioni sulle quali il giudice di primo grado abbia deliberato in maniera lacunosa e contraddittoria; nei motivi di appello si è rappresentato analiticamente come i D., ricoprendo la qualifica di soci di una società a responsabilità limitata, il cui amministratore unico era S.A., non potessero qualificarsi come concorrenti nei reati del fallito, ma tutt'al più come concorrenti estranei in reato proprio ex art. 117 c.p., e ciononostante, la Corte di Appello si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza nulla argomentare in ordine alla suddetta eccezione; semplicistiche e infondate si presentano poi le motivazioni della Corte di Appello, laddove si afferma che l'importo delle somme distratte risulta eccessivo rispetto agli straordinari da pagare, senza tener conto di quanto affermato nell'atto di appello circa la presenza di operai non iscritti a libro paga, né della circostanza che i tempi della pretesa distrazione fraudolenta e del licenziamento degli operai (anno 2000) coincidono, tanto da comportare una più attenta valutazione delle doglianze proposte; parimenti lacunosa e fuorviante appare la motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui ritiene acclarata la partecipazione dolosa degli imputati D. al disegno criminoso della bancarotta fraudolenta, ad es. sulla base del mancato esercizio di un'azione di responsabilità a carico dell'amministratore unico, S.A., visto che dall'istruttoria è emerso che l'azione di responsabilità proposta contro gli stessi imputati è stata abbandonata per manifesta impossibilità di recupero delle somme; andava in ogni caso applicata la disciplina del condono per indulto ex legge 241/06, sussistendone i presupposti di legge e trattandosi sul piano sostanziale di misura più favorevole all'imputato al fine di non perdere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

 

Considerato in diritto

 

I ricorsi non meritano accoglimento.

1. Il ricorso di S.A. si presenta in più punti inammissibile ed è, comunque, infondato.

1.1. Infondata, infatti, si presenta la confusa prima doglianza del ricorso, circa l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello e l'illegittimo utilizzo delle forme del processo in absentia. Ed invero, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato ritualmente notificato al S. in data 1.3.2011, sicché alcuna nuova notifica di tale decreto andava effettuata, né peraltro è stata disposta dalla Corte territoriale per le udienze successive alla prima del 18.4.2011. All'udienza del 27.1.2014 è stata disposta la notifica del decreto di citazione a D.G. effettuata per la successiva udienza di rinvio del 19.6.2014, mentre i precedenti rinvìi dell'udienza a data fissa per la mancata notifica del decreto al D. sono stati effettuati alla presenza del difensore del S..

1.1.1. Da alcun elemento in atti si ricava che la Corte territoriale abbia inteso erroneamente applicare la nuova disciplina relativa al processo in absentia di cui alla L. 67 /2014 - entrata in vigore il 17 maggio 2014, riferibile, secondo la disposizione transitoria di cui alla Legge n. 118/2014, ai procedimenti penali ancora in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in questione, solo se nei medesimi non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado- risultando in alcuni verbali di udienza già dato atto dell'intervenuta dichiarazione di contumacia in primo grado (cfr. verb. del 21.10.20134: "S.A. lib. già contumace").

1.1.2  In merito all'eccezione, solo accennata da parte del difensore, relativa alla mancata notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, è sufficiente rilevare che il difensore sottoscrittore del ricorso non ha interesse a sollevare tale doglianza, avendo appunto tempestivamente proposto il ricorso e conseguendo dalla omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza (nella specie di secondo grado) la mancata decorrenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione (Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014).

1.2. Manifestamente infondata si presenta, poi, la deduzione con la quale il ricorrente, dopo aver ammesso di aver indicato erroneamente nell'atto di appello la data nella quale sarebbe stato dichiarato il legittimo impedimento dell'imputato, non il 18.05.2009, bensì l'11.05.2009, tuttavia omette di confrontarsi con il dato riportato in sentenza, secondo cui l'imputato era stato già dichiarato contumace, non confutandolo.

1.3. In merito alla mancata motivazione dei giudici d'appello, circa le ragioni ostative alla riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 217 legge fallimentare, si osserva che a prescindere dall'assoluta genericità della doglianza, non avendo il S. esplicitato le ragioni per le quali le condotte ascritte all'imputato siano riconducibili a tale ipotesi delittuosa, si osserva che, in ogni caso, la sentenza impugnata, nel ritenere configurabile a carico dell'imputato le ipotesi delittuose di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, ha di fatto ritenuto l'infondatezza delle ipotesi alternative invocate dal S.. Sul punto è sufficiente richiamare il principio costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002 - dep. 14/01/2003, Deivai, Rv. 223061).

1.4. Per quanto concerne, poi, la destinazione della somma indicata come "distratta" al pagamento in nero degli operai, i quali in dibattimento hanno confermato di essere stati pagati fuori busta paga, non si presenta illogica la motivazione fornita dalla Corte territoriale circa la non plausibilità di tale versione, per essere davvero ingenti le somme in questione, tali che i dipendenti avrebbero dovuto lavorare anche di notte per giustificare importi sì elevati e comunque nell'anno 2000 essi erano stati già tutti licenziati, sicché non vi era necessità di corrispondere straordinari in nero.

1.5. Del tutto infondate si presentano, inoltre, le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con il criterio di prevalenza sull'aggravante ed alla sproporzione della sanzione accessoria dell' interdizione per anni dieci dall'esercizio di un'impresa commerciale.

1.5.1. Ed invero, per quanto concerne il giudizio di bilanciamento i giudici di merito hanno ritenuto che fosse adeguato al caso di specie, in relazione alla gravità dei fatti contestati, il riconoscimento delle attenuanti in equivalenza rispetto alle aggravanti e tale argomentazione non pare censurabile in questa sede, atteso che, in tema di concorso di circostanze, questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).

1.5.2. Per quanto concerne poi la pena accessoria essa è stata applicata nella misura fissa ed inderogabile di dieci anni in base alla lettera dell'art. 216 u.c. L. Fall. (Sez. 5, Sentenza n. 269 del 10/11/2010 Rv. 249500; conformi n. 41035 del 10/06/2014 , Rv. 260495, N. 51526 del 2013 Rv. 258665 , N. 30341 del 2012 Rv. 253318, n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247319; n. 39337 del 20/09/2007 Rv. 238211), sicché alcuna specifica argomentazione occorreva spendere sul punto, in assenza di doglianze volte a confutare il disposto della norma.

2. Vanno respinti, altresì, i ricorsi di D.M. e D.G..

2.1.Infondata si presenta la doglianza circa l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta ascritto agli imputati in concorso con il S., decorrendo il relativo termine dal fatto e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Sul punto è sufficiente richiamare i principi costantemente affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010;Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013), secondo cui in tema di bancarotta la data di consumazione del reato va riportata al momento della declaratoria del fallimento, ovvero dello stato di insolvenza e non già a quello dei singoli comportamenti posti in essere in precedenza: invero detta declaratoria è elemento costitutivo del reato e non condizione di punibilità, il che comporta che la decorrenza del termine prescrizionale abbia inizio a partire dalla medesima (Cass. 6-11-06 n. 1825 Rv. 235793).

Nel caso di specie, dunque, risultando la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in data 22.5.2002, al termine massimo di prescrizione in base alla nuova formulazione più favorevole degli artt. 157 e 161/2 c.p., ai sensi della legge 251/2005, di anni dieci, oltre a quello di cui all'art. 161/2 c.p. di anni due e mesi sei, va aggiunto il periodo di sospensione di mesi 11 e gg. 22, sicché il termine di prescrizione maturerà in data 13.11.2015.

2.2. Generiche e, comunque, infondate si presentano le doglianze degli imputati in tema di responsabilità. Ed invero, la Corte territoriale non si è limitata ad un mero richiamo per relationem alla sentenza del primo giudice, avendo illustrato specificamente le ragioni della ritenuta responsabilità dei D., rinvenibili nel fatto che una volta ritenuta inattendibile, per quanto già evidenziato, la giustificazione secondo cui la fuoriuscita dalla casse sociali dell'ingente somma di circa un miliardo delle vecchie lire fosse destinata al pagamento in nero degli straordinari agli operai, ha ritenuto senza incorrere in vizi motivazionali che la voce giustificatrice dell'uscita di una sì ingente somma "conto finanziamento ai soci" costituisse uno stratagemma per coprire l'uscita anomala, con evidente diretto coinvolgimento nella distrazione dei soci D.. Infatti, non appare logicamente ipotizzabile che i soci, a fronte di una sì ingente ed ingiustificata uscita, formalmente ad essi destinata essendone i diretti beneficiari, fossero all'oscuro dell'operazione ed il fatto che non è stata proposta alcuna azione di responsabilità o comunque che l'azione sia stata abbandonata nei confronti dell'amministratore comprova vieppiù la compartecipazione al disegno criminoso dell'amministratore di svuotamento della società a beneficio personale dei soggetti coinvolti.

2.3. Generica è altresì la deduzione circa il mancato esame da parte della Corte territoriale delle doglianze proposte con l'appello, non specificandosi esattamente quali censure non sarebbero state analizzate ed in che termini l'eventuale fondatezza di tali censure avrebbe inciso sulla decisione. In particolare, per quanto concerne l'asserita qualità di "estranei" nel reato proprio dell’amministratore, ebbene la mancata specificazione del concorso in concreto configurabile non muta i termini della ritenuta responsabilità, individuata nell'accordo tra soci ed amministratore nell'"impossessamento" delle somme delle quali i soci formalmente erano i beneficiari.

Giova sul punto richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui il dolo "dell’extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella "dell’intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società ( Sez. V, 24/03/2010, n. 16579; sez. V, 13/01/2009, n. 9299). Nella fattispecie in esame ben si coglie dalle modalità della distrazione che ha visto i soci formalmente "finanziati" mediante l'esborso delle somme sociali la volontarietà degli stessi di dare un apporto alla condotta dell'intraneus", con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori.

2.4. Inammissibile si presenta, infine, la doglianza relativa alla mancata applicazione della disciplina dell'indulto ex legge 241/06, trattandosi sui piano sostanziale di misura più favorevole all'imputato, al fine di non perdere il beneficio della cd. sospensione condizionale della pena.

Giova sul punto richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena prevale sull'indulto (Sez.6, n. 49864 del 29/11/2013) e, comunque, è inammissibile il ricorso con cui l'imputato chiede revocarsi il beneficio, allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne, non essendo tale richiesta meritevole di tutela (Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013).

Facendo applicazione di tali principi nella fattispecie in esame, del pari non si presenta meritevole di tutela la richiesta di "sostituire" il beneficio della sospensione condizionale della pena con l'indulto al fine di non perdere il primo.

3. I ricorsi, pertanto, vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.