Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 novembre 2015, n. 23485

Previdenza - Inps - Straordinari e lavoro domenicale - Contribuzione - Omessa denuncia

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza depositata l'8.2.08 il Tribunale di Biella accoglieva - per quel che rileva nella presente sede - l'opposizione proposta da V.G. e Figlio S.a.s. (ora S.r.l.) contro una cartella di pagamento riguardante la posizione di alcuni dipendenti, per straordinari e lavoro domenicale non assoggettati a contribuzione.

Con sentenza depositata il 4.5.09 la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame dell'INPS, accertava a credito di quest'ultimo la complessiva somma di euro 13.844,56 per differenze contributive, somma al cui pagamento in favore dell'istituto previdenziale condannava l'opponente.

Per la cassazione della sentenza ricorre V. G. e Figlio S.r.l. affidandosi a quattro motivi.

L'INPS - in proprio e quale mandatario ex lege della S.C.C.I. S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS - resiste con controricorso.

E.S. S.p.A. - anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito - è rimasta intimata.

 

Motivi della decisione

 

1 - II primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'orario straordinario effettuato dal dipendente T.T.

Il secondo motivo prospetta violazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla normativa in materia di orario di lavoro, nonché vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale accolto il credito preteso dall'INPS malgrado il difetto di prova rigorosa dell'effettuazione di tale lavoro straordinario.

Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'inizio della prestazione lavorativa dei dipendenti M. e M.S., nonché vizio di motivazione a riguardo, avendo la gravata pronuncia valorizzato la loro deposizione senza tener conto di quanto - invece - riferito dai testi Z. e B.

Con il quarto motivo ci si duole di violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la questione, pur sottopostale in appello, relativa alla misura delle sanzioni: in ricorso si ritiene applicabile, nella specie, l'art. 116 co. 8° lett. a) legge n. 388/2000 e non la successiva lett. b), versandosi in ipotesi non di evasione, ma di mera omissione contributiva.

2 - Il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia un vizio di motivazione - è inammissibile perché sfornito del momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, da ritenersi necessario ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, nel caso di specie) per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1°.10.07 n. 20603; Cass. Sez. III 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. IlI 30.12.09 n. 27680).

3 - Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili perché sforniti del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (sempre applicabile ratione temporis, nel caso in oggetto), dovuto anche quando il vizio denunciato riguardi un’omessa pronuncia (cfr., ex aliis, Cass. n. 10758/13).

A ciò si aggiunga, peraltro, che il secondo e il terzo motivo di ricorso - così come il primo - non fanno altro che ripercorrere le tappe dell'istruzione testimoniale, in sostanza sollecitando un nuovo apprezzamento in punto di fatto delle deposizioni acquisite e della loro sufficienza o meno ai fini della prova delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei suddetti dipendenti, operazione non consentita in sede di legittimità.

Né ha pregio lamentare una violazione dell'art. 2697 c.c., atteso che la sentenza impugnata ha deciso la controversia non già in base alla mera ripartizione dell'onere probatorio, ma in virtù del positivo accertamento della prestazione di lavoro straordinario e domenicale - per cui non erano stati versati i contributi - da parte di alcuni dipendenti della società ricorrente.

Infine, è appena il caso di ricordare che il quarto motivo di doglianza, ancor prima che inammissibile per le ragioni anzidette, contiene una prospettazione giuridicamente infondata in ordine al regime sanzionatorio applicabile nel caso che ne occupa: invero, per ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 4188/13; Cass. n. 10509/12; Cass. n. 28966/11), l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate integra l'evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8° lett. b) legge n. 388/2000 e non già la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma.

Quest’ultima riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.

Nella vicenda in oggetto, i crediti contributivi azionati dall'INPS concernono non già retribuzioni regolarmente denunciate, bensì retribuzioni di lavoro straordinario e domenicale avvenute "in nero".

In altre parole, si tratta di omessa od infedele denuncia circa il quantum retributivo effettivamente corrisposto ai dipendenti e sul quale non sono stati versati i contributi prescritti, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 116 co. 8° lett. b) legge n. 388/2000.

4 - In conclusione il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo a E.S. S.p.A., che non ha svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Nulla per spese riguardo a E.S. S.p.A.