Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO - Sentenza 04 novembre 2015, n. 349

Tributi - Contributo consortile di bonifica - Fondo incluso nel perimetro consortile - Obbligo di contribuenza - Configurabilità di un vantaggio a favore dell’immobile

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di appello ritualmente notificato, iscritto al n. 545/10 R.G.A., il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, con sede in Larino (CB), in persona del legale rappresentante pro - tempore, impugna la sentenza n. 257/03/2010 del 20-04-2010, depositata il 13-09-2010, con la quale la CTP di Campobasso ha accolto il ricorso proposto da G.L., compiutamente generalizzata in atti, avverso la cartella di pagamento n. 200959667320, relativa al contributo consortile per l’anno 2009, deducendo: 1) violazione o errata applicazione delle norme, in particolare dell’art. 59, R.D. 215/1933; 2) errata motivazione; 3) motivazione confusa, contraddittoria e insufficiente; 4) omessa valutazione delle prove offerte a sostegno del beneficio conseguito dai terreni di proprietà della ricorrente.

Chiede quindi l’annullamento della sentenza appellata, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.

L’appellata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 10-07-2015, sulle conclusioni delle parti, il Collegio ha riservato la decisione.

 

Motivi della decisione

 

L’appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Parte appellante eccepisce che la sentenza dei primi giudici di annullamento della cartella di pagamento si fonda sull’erroneo presupposto dell’assenza di qualsiasi beneficio per i terreni di proprietà, dell’appellata, ricadenti nel perimetro consortile, derivante dall’attività, peraltro quasi inesistente, svolta dal Consorzio.

Sostiene inoltre il Consorzio che alcuni elementi di prova offerti a sostegno dell’attività svolta non sono state valutate e considerate in primo grado.

Le censure sono fondate e vanno accolte.

Va rilevato, infatti, che la sussistenza del beneficio fondiario che giustificherebbe l'imposizione viene negata dalla ricorrente sul presupposto che i terreni di sua proprietà non sono mai stati interessati da interventi per lavori di bonifica eseguiti dal Consorzio.

Occorre quindi osservare che la ricorrente non contesta l'inclusione delle aree di proprietà nel perimetro di contribuenza.

Ciò posto, giova ricordare consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.

In primo luogo, la ricorrente deve ritenersi gravata dell'onere della prova dell’assenza di beneficio di un’area inclusa nel perimetro di contribuenza (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19509 del 29/09/2004, Rv. 577407: "In tema di contributi consortili, l’obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario d’immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell’immobile e non anche l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha - peraltro - la funzione di esonerare l’amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza, pertanto, di detta perimetrazione, il consorzio è gravato da tale onere probatorio, avente a oggetto l’esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio e aventi quindi il requisito della specificità necessario per l’esazione del contributo").

I benefici devono in ogni caso consistere in un vantaggio fondiario, arrecato al fondo come tale (tra tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4144 del 04/05/1996, Rv. 497393: "L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 ... la proprietà di un immobile che ... tragga vantaggio da quelle opere; al fine in esame, pertanto, non è sufficiente una "utilitas" che risulti in rapporto di derivazione causale con l’attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno di detti immobili, ma è necessario che tale "utilitas" si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile stesso; mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene").

E' evidente che non può negarsi tale caratteristica alle opere di bonifica effettuate dal Consorzio, di cui alla relazione tecnica allegata agli atti, in grado di apportare un beneficio duraturo a una pluralità di consorziati, ponendo le premesse per una più razionale e redditizia coltivazione dei fondi agricoli e per una maggiore efficienza delle infrastrutture e degli immobili presenti sul territorio. Per le stesse considerazioni, non può negarsi l’attualità e specificità del detto beneficio (per tali caratteristiche, tra tante, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7240 del 12/05/2003, Rv. 562905: "Ai fini della sussistenza dell’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, occorre, ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che il fondo, incluso nel perimetro consortile, tragga un vantaggio diretto e specifico da quelle opere posto che non è in dubbio l’idoneità dell'impianto consortile a servire specificamente il terreno di proprietà dei ricorrenti.

Infine va rilevato che nella specie alla ricorrente viene richiesto di pagare solo il contributo minimo, cioè quello relativo alle spese di funzionamento dell’ente e per i servizi generali, gravante su tutti i consorziati, e non è determinato in rapporto al "beneficio" conseguito o conseguibile da parte degli immobili, i cui indici sono fissati con apposito piano di classifica.

Per le suesposte argomentazioni e ogni altra eccezione disattesa, restando assorbita da quanto prefato, pertanto, il Collegio, in accoglimento dell’appello, annulla la sentenza impugnata, facendo seguire alla soccombenza la condanna alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie l’appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che determina in complessivi E. 250,00, oltre quanto dovuto per legge.