Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 12 novembre 2015, n. 22763

Nuova indennità per i lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center

 

Art. 1

 

1. In favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e che risultino ancora in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.

 

Art. 2

 

1. L’indennità di cui all’articolo 1 può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere del 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obbiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

 

Art. 3

 

La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale e per periodi non superiori a 12 mesi.

 

Art. 4

 

1. A carico delle imprese che presentano domanda di fruizione del trattamento di cui all’articolo 1 del presente decreto è stabilito un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 14settembre 2015.

In materia di contribuzione figurativa si applica quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

Art. 5

 

L’onere complessivo, pari ad euro 5.286.187,00 (cinquemilioniduecentottantaseimilacentottantasette/00) per l’anno 2015 ed euro 5.510.658,00 (cinquemilionicinquecentodiecimilaseicentocinquantotto/00) per l’anno 2016, è posto a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettua il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Art. 6

 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di integrazione salariale, in quanto compatibili.