Prassi - INPS - Messaggio 06 novembre 2015, n. 6800

Pagamenti unificati di prestazioni pensionistiche a favore di un medesimo titolare - indicazioni in caso di riemissione in pagamento

 

L’art. 6, D.L. 65/2015 (conv. con L. 109/2015) ha disposto che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL siano posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile e che, a decorrere dall'anno 2017, i pagamenti in questione siano effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese (msg. 3519 del 25 maggio 2015).

A partire dal mese di luglio, pertanto, l’Istituto ha provveduto a unificare in un unico mandato di pagamento più prestazioni a favore di un medesimo titolare (es. pensionato titolare di prestazione a carico della gestione privata e di altra prestazione a carico della gestione pubblica).

Con riferimento a pagamenti non andati a buon fine (rate contrassegnate con N o R in Agenda 1 e 2),  relativi a pensioni in carico a più sedi, alcune strutture hanno chiesto indicazioni in ordine alla modalità da seguire per disporre la riemissione in pagamento dell’importo dovuto.

Al riguardo, in attesa del rilascio di un’apposita funzionalità nella nuova procedura per  la gestione e il pagamento dei ratei (in fase di sperimentazione), si dispone che la riemissione in pagamento sia effettuata dalla sede che ha in carico il pagamento unificato.

Qualora l’istanza dell’interessato sia stata presentata presso altra sede dell’Istituto, quest’ultima provvederà a trasmetterla tempestivamente, tramite PEI, alla sede che ha in carico il pagamento unificato.

Per la contabilizzazione delle rate in questione, si richiamano le indicazioni contenute, da ultimo,  nel msg. 6075 del 16 luglio 2014 e in quelli in esso richiamati.

Si rammenta, infine, che la riemissione in pagamento delle rendite rimane esclusiva competenza dell’INAIL, come stabilito dalla vigente Convenzione stipulata tra i due Istituti.