Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 novembre 2015, n. 22482

Tributi - Tassa sui contratti di borsa - Trasferimento di azioni fra società appartenenti al medesimo gruppo - Rimborso

 

Ritenuto in fatto

 

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto della H. s.p.a. al rimborso della tassa sui contratti di borsa versata in relazione ad un trasferimento di azioni fra società appartenenti al medesimo gruppo.

Il giudice d’appello, premesso che la tassa anzidetta non è dovuta ad eccezione del caso in cui il trasferimento delle azioni venga effettuato tramite modalità conformi agli usi di borsa, ha affermato che l’utilizzazione, nella fattispecie, del cosiddetto fissato bollato non escludeva il contratto dalla esenzione prevista dall’art. 1 del r.d. n. 3278 del 1923, non potendo ritenersi che l’utilizzo del fissato bollato qualifichi tale contratto come conforme agli usi di borsa.

2. La H. s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278 (nel testo ratione temporis in vigore risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 12, lettera a), d.lgs. 21/11/1997, n. 435)" e formula il quesito di diritto se violi tale norma la sentenza impugnata, "secondo cui il trasferimento di azioni della Ho. spa, dalla società H. spa alla società Hy. spa e cioè fra società appartenenti ad un medesimo gruppo, avvenuto tramite fissato bollato non integra una modalità conforme agli usi di borsa ed è, quindi, escluso dalla tassa sui contratti di borsa".

Il motivo è infondato.

Il testo dell’art. 1 del r.d. n. 3278 del 1923, nel testo applicabile ratione temporis (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 9 del d.l. n. 417 del 1991, convertito in legge n. 66 del 1992, dall’art. 1 del d.l. n. 378 del 1992, convertito in legge n. 437 del 1992, e dall’art. 1 del d.lgs. n. 435 del 1997 - e prima dell’abrogazione disposta con l’art. 37, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 -), è il seguente:

<I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinali.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società.>

Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, la ratio del riportato terzo comma è da rinvenire nel duplice intento di ostacolare, da un lato, la diffusa prassi di stipulare contratti di trasferimento di titoli di partecipazione mediante semplici scritture private, senza ricorrere cioè all'uso di fissati bollati, e di agevolare, dall'altro, le operazioni di ristrutturazione nell'ambito dei gruppi societari, sul rilievo che tali operazioni non rivestono carattere speculativo, e che per questo non avvengono, di solito, in modo conforme agli usi di borsa.

Ne deriva chiaramente, alla stregua di tale ratio, l’insostenibilità della tesi secondo cui l’esenzione riguarderebbe i contratti aventi a oggetto trasferimenti infragruppo a condizione che gli stessi risultino negoziati secondo gli usi di borsa: la norma, infatti, ha la funzione di agevolare i trasferimenti infragruppo di per sé (prendendo atto della natura non speculativa degli stessi), in base alla constatazione del dato di fatto per cui è inusuale che le relative negoziazioni avvengano in modo conforme agli usi di borsa.

In conclusione, va ribadito il principio in virtù del quale la norma in esame esenta dalla tassa sui contratti di borsa tutti i contratti aventi ad oggetto trasferimenti di azioni e quote di partecipazioni al capitale effettuati infragruppo, anche se avvenuti in modo non conforme agli usi di borsa (Cass. n. 1551 del 2014).

2. Restano assorbiti sia il secondo motivo del ricorso principale (con il quale la questione viene riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione), sia il ricorso incidentale.

3. Deve essere, in conclusione, rigettato il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

4. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è formata la giurisprudenza di questa Corte, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e compensa le spese.