Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 novembre 2015, n. 22744

Tributi - Accertamento - Redditometro - Applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 - Natura procedimentale - Applicabilità in rapporto al momento dell'accertamento anche a periodi d’imposta precedenti l’adozione

 

Considerato in fatto

 

Nella controversa avente origine dall’impugnazione da parte di (...) dell’avviso di accertamento conseguente alla rettifica, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.p.r. 600/73, della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, determinava il reddito imponibile nella misura di euro 32.997,00, confermando il resto. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380-bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. laddove la C.T.R. aveva fondato la decisione su un’argomentazione (la natura procedimentale delle norme regolamentari di cui ai DD.MM. 10/9/92 e 24/12/2012) introdotta dal contribuente per la prima volta con il deposito di "brevi repliche" nella fase ormai avanzata del giudizio di appello.

1.1. Il motivo è infondato. A parte il rilievo che la censura, involgendo un error in procedendo avrebbe dovuto essere più correttamente sollevata sotto l’egida del n. 4, 1 comma, dell’art. 360 c.p.c., non sussistono, in ogni caso, le dedotte violazioni di legge laddove le difese svolte dal contribuente, e sulle quali si è pronunciato il Giudice di appello, non hanno travalicato le preclusioni processuali in materia di thema decidendum, involgendo unicamente l’applicabilità di normativa sopravvenuta rispetto a quella esistente alla data di proposizione del ricorso introduttivo.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. 600/73 e dell’art. 22, comma 1, d.l. 78/2010 e dell’art. 5, comma 1 del d.m. 24/12/2012 laddove la C.T.R. aveva ritenuto di applicare al caso di specie, in luogo dei parametri previsti dal D.M. 10/9/1992 quelli del D.M., intervenuto in corso di causa, del 24/12/2012 e, ciò, in ragione della natura procedimentale delle norme regolamentari e della necessità di applicare la disciplina più favorevole al contribuente.

2.1. Il motivo è meritevole di accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, sulla specifica questione relativa all’applicabilità del "nuovo redditometro" di cui al D.M. 24/12/2012, che il richiamo alla retroattività è inconferente, giacché la giurisprudenza della Corte, nell'affermare l'applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 ai periodi d'imposta precedenti alla loro adozione, non sulla retroattività ha fatto leva, bensì sulla natura procedimentale delle norme dei decreti, che ne comporta l’applicabilità in rapporto al momento dell'accertamento (vedi, fra varie, Cass. 19 aprile 2013, n. 9539); cosi come è inconferente il principio del favor rei, perché l'applicazione di tale principio è predicabile unicamente al cospetto di norme sanzionatorie, non già allorquando si tratti dei poteri di accertamento oppure della formazione della prova, che sono appunto i piani coinvolti dal redditometro. Ed, ancor prima, che la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti "'per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto", ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (Cass. n. 21041 del 6/10/2014).

3. Ne consegue in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della controversia al Giudice del merito che provvederà al riesame alla luce dei superiori principi oltre che a regolare le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.