Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 novembre 2015, n. 22867

Tributi - Imposta di registro - Agevolazioni per l’acquisto della "prima casa" - Atto di revoca dei benefici - Proroga dei termini di decadenza - Art. 11, Legge n. 289/2002 - Vizio di motivazione - Caratteristiche di lusso dell’immobile accertate dall’Agenzia del Territorio - Motivazione insufficiente - Nullità dell’atto

 

Svolgimento del processo

 

La controversia promossa da F.A. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di liquidazione n. 20011V005985000 per imposta di registro, a seguito di revoca delle agevolazioni per l’acquisto della "prima casa". Con la decisione in epigrafe la CTR ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Roma n. 187/48/2009 che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il giudice di appello riteneva tempestiva la notifica dell’avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 11 L. 289/2002, nonché fondata nel merito la pretesa impositiva.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi.

Resiste L’Agenzia delle Entrate.

 

Motivi della decisione

 

Con primo motivo - recante l’intestazione violazione e falsa applicazione della L. 289/2002, art. 11; violazione dell’art. 3 comma 3 della L. 212/2000 e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) la ricorrente assume che il comma 1 bis dell’art. 11 non atterrebbe alla rettifica di un valore immobiliare; la CTR non avrebbe altresì rilevato la natura eccezionale delle norme che prorogano i termini per l’accertamento.

La censura è infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 11, comma 1 bis con la dizione "le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite..." esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Da ciò si deduce che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D'altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso. Conforta tale tesi la constatazione che la prima stesura dell'articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorché fu aggiunto il comma 1 bis, unitamente alla previsione del condono (D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis) fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con la aggiunta della dizione "proroga dei termini" il che rende ben chiara la intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione (Conf. Cassazione civile Ord. n. 12125 del 2014; Cass. sent. 18/09/2013 n. 21281; Cass. sez. 6 ord. n. 279 del 2013; Cass. sez. trib. n. 12069 del 2010; Cass. Sent. 24575/2010; Ord. n. 12069 del 17/05/2010). Tali considerazioni sono condivise dal collegio e non risultano scalfite dalle argomentazioni a sostegno del motivo di ricorso. Con secondo motivo - recante l’intestazione: insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio: la ritenuta equiparazione tra fattispecie tributarie nettamente differenti e la conseguente applicazione della proroga dei termini per l’accertamento ( ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.) - la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione della decisione: la CTR non avrebbe proceduto ad una analisi delle distinte ipotesi normative, né avrebbe spiegato le motivazioni a base dell’equiparazione, nonché della conseguente applicabilità della proroga biennale al caso concreto.

La censura è inammissibile. Il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche ex art. 54 c. 1 lett. b) del d.l. 83/2012, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008).

Con terzo motivo - recante l’intitolazione : omessa pronuncia in ordine alla carenza di motivazione dell’atto impositivo, ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.- la ricorrente lamenta l’assenza di qualsivoglia decisione in ordine ad autonoma eccezione formulata in sede di appello relativa alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento: lo stesso sarebbe privo di riferimenti in ordine ai presupposti impositivi rinvenibili nel caso di specie.

La censura è fondata. Dal solo riconoscimento, da parte della CTR, della sussistenza delle caratteristiche " di lusso" dell’immobile in questione, sulla base di un accertamento effettuato dall’Agenzia del Territorio, non può evincersi l’avvenuto esame dello specifico motivo di censura sollevato dalla contribuente in sede di gravame.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, anche per la liquidazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR del Lazio.