Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 novembre 2015, n. 22731

Trasferimento d’azienda - Titoli di credito - Domanda riconvenzionale

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello di Roma,confermando al sentenza del Tribunale di Roma, accoglieva l'opposizione della T.V.S Group srl a precetto notificatagli da V.M. e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale da questi proposta nei confronti di detta società.

A base del decisum la Corte del merito riteneva, con riferimento all'opposizione a precetto, che l'opponente era soggetto del tutto estraneo al titolo esecutivo posto a base dello stesso che riguardava altra società è cioè la T.V.S. srl.

Relativamente alla domanda riconvenzionale osservava la predetta Corte che la stessa essendo relativa a soggetti e titoli di credito diversi rispetto a quelli individuati nel titolo azionato in sede esecutiva era inammissibile.

Avverso questa sentenza il V. ricorre in cassazione in ragione di due censure.

La società intimata non svolge attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo il ricorrente deducendo violazione degli artt. 111 cpc, 2112 e 2909 cc, sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado rilevando che la sentenza posta a base del precetto era riferibile anche alla società opponente alla quale, nelle more del giudizio in cui venne a formarsi il titolo esecutivo venne trasferito il ramo d'azienda da parte della T.V.S. srl.

La censura non è scrutinabile.

Invero il ricorrente ancorché deduca la riferibilità del titolo esecutivo posto a base del precetto anche alla società opponente non trascrive, in violazione del principio di autosufficienza, il contenuto dei documenti da cui dovrebbe evincersi l'assunta riferibilità.

Né, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cpc, risulta indicato in quale atto processuale sono reperibili tali documenti i quali non sono nemmeno depositati con il ricorso.

Con la seconda censura, denunciandosi violazione dell'art. 615 cpc e vizio di motivazione,si prospetta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale perché azionata sul presupposto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda dalla T.V.S. srl alla società T.V.S. Group srl.

La censura non è valutabile.

Valgono in proposito analoghi rilievi a quelli in precedenza svolti.

A tanto va aggiunto che non risulta censurato l'autonoma ratio decidendi, posta a base del dictum della sentenza impugnata, secondo cui la domanda riconvenzionale è infondata perché non supportata dall'articolazione di qualsivoglia mezzo istruttorio.

Conseguentemente la sentenza in esame deve essere mantenuta ferma in ragione della indicata ratio decidendi non censurata.

"Il ricorso in conclusione va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.