Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 ottobre 2015, n. 22269

Rapporto di lavoro - Pubblico impiego contrattualizzato - Inquadramento - Variazione

 

Svolgimento del processo

 

A C.D. ed altri dipendenti della Regione Campania veniva riconosciuto con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 1983 del 16/2/2000, l’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale, con decorrenza giuridica dal 1/1/1983 ed economica dalla data della delibera.

La D. ed altri litisconsorti agivano per ottenere le differenze retributive dovute dalla data del 1.1.1983.

Il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle pretese relative al periodo sino al 30 giugno 1998, e per il periodo successivo accoglieva la domanda. Con la sentenza n. 2437 del 2009, la Corte d'appello di Napoli, per quello che qui ancora rileva, rigettava l'appello principale proposto dalla Regione Campania e quello incidentale proposto da C.D.

Avverso il capo della sentenza che ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente al periodo 1 gennaio 1983-30 giugno 1998, C.D. ha proposto ricorso, affidato a due motivi illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c.; la Regione Campania non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso, pur rientrando nei casi previsti dall'articolo 360 n. 1) c.p.c., è stato assegnato a questa Sezione semplice ai sensi dell'articolo 374 I c. c.p.c. con decreto del Primo Presidente del 4 febbraio 2011.

 

Motivi della decisione

 

I motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1. Come primo motivo, D. lamenta "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su specifici profili di appello, con conseguente travisamento della domanda introduttiva, errato frazionamento della stessa, errata esclusione della giurisdizione ordinaria". Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, ai fini della corretta individuazione dell'autorità giudiziaria avente giurisdizione sulla domanda introduttiva, la riconduzione all'illegittimo diniego di arretrati operato nell'anno 2000 colloca l'evento lesivo del diritto della ricorrente dopo il 30 giugno 98 e radica la giurisdizione ordinaria sull'intera domanda.

2. Come secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2, 4, 5 del D.lgs. n. 165 del 2001), travisamento della domanda, errata qualificazione di un presupposto della stessa ed errata conseguente esclusione della giurisdizione ordinaria". Sostiene che l'atto adottato nel 2000 dalla pubblica amministrazione per variare il livello di inquadramento debba essere ritenuto atto costitutivo del nuovo status retroattivamente attribuito, comportante la ricostruzione giuridica ed economica della carriera ad ogni effetto. Esso costituirebbe quindi la fonte della lesione del diritto alla superiore retribuzione, con attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione sull'intera domanda di arretrati.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Occorre ricordare il principio, reiteratamente affermato da questa Corte a Sezioni Unite, secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, un’ ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (v. Cass. S.U. nn. 6102, 8520, 20726 del 2012, n. 142 del 2013, n. 14687 del 2015).

Inoltre, questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che l'art. 69, comma cit., fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l'amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. n. 9319 del 2007; Cass. SS.UU. n. 9509 del 2011; Cass.SS.UU. n. 579 e 10915 del 2014).

3.1. Nel caso, sussistono entrambi i presupposti ravvisati dalla giurisprudenza sopra richiamata per ritenere che l’intera domanda sia assoggettata alla giurisdizione ordinaria.

Il diritto alle differenze retributive azionato in giudizio discende infatti dalla delibera dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale n. 1983 del 16/2/2000, con la quale l'amministrazione, in applicazione dell'articolo 51 lettera e) della L.R. R. 12/81, aveva ritenuto, in autotutela, di disporre il reinquadramento della ricorrente nell'VIII qualifica funzionale dal 1 gennaio 83, con applicazione dei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro, stabilendo tuttavia di riconoscere gli effetti economici di detto reinquadramento dalla data di approvazione del provvedimento stesso.

La situazione sostanziale azionata in giudizio afferisce quindi all’intero periodo decorrente dal 1.1.1983 e protrattosi sino al 16.2.2000, unitariamente contemplato dalla delibera all’esito della quale la causa è stata proposta.

4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Il rinvio viene effettuato, in applicazione del principio affermato da Cass. n. 6102 del 2012, al giudice di secondo grado, che si individua nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli diversa composizione.