Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 ottobre 2015, n. 22188

IVA, IRPEF e IRAP - Accertamento - Accesso effettuato dalla Guardia di Finanza

 

In fatto e in diritto

 

Con sentenza n. 362/9/13, depositata il 30.10.2013 la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da F.F.P., aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2005.

Il giudice di appello, quanto al capo relativo alla detraibilità dell’IVA al quale si era unicamente riferita l’impugnazione, osservava che l’accertamento era derivato dall’accesso effettuato dalla Guardia di Finanza presso la rivista Informer, edita dal F., nel corso del quale erano stati richiesti i libri contabili, immediatamente stampati alla presenza dei militari. Aggiungeva la CTR che dall’esame dei verificatori e dell’Ufficio non era emersa alcuna irregolarità, se non per le spese di pubblicità che la stessa Agenzia aveva tuttavia in seguito riconosciuto essere deducibili. Evidenziava che l’unica contestazione riguardava un’irregolarità formale in ragione della sostanziale regolarità delle scritture e la loro immediata messa a disposizione dei verificatori.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Con il proposto ricorso l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 7 comma 4-ter D.L. n. 357/1994, conv. con modificazioni nella L. n. 489/94 nella versione vigente ratione temporis, nonché degli artt. 19 e 25 dPR n. 633/72. Evidenzia che l’art. 4 c. 4-ter cit. (ndr art. 7 c. 4-ter cit.) aveva previsto la possibilità di sostituire i registri contabili su supporti cartacei con sistemi meccanografici unicamente per i dati dell’esercizio in corso, per il quale non erano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Nel caso di specie la verifica compiuta con il pvc del 2.11.2006 aveva riguardato i registri IVA per l’anno 2005. Aveva dunque errato la CTR nel riconoscere il diritto a detrazione dell’IVA, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 7, comma 4-ter, D.L. 10 giugno 1994, n. 357 conv. nella L. n. 489/1994 non prevede l'istituzione di un registro informatico alternativo a quello cartaceo, ma si limita a consentire un differimento temporale nella registrazione cartacea, restando irrilevante l'assenza di pregiudizio all'Erario e l'intrinseca veridicità dei dati, con la conseguenza che l'omessa trascrizione dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi, annotati solo su supporti informatici, determina la perdita del diritto alla detrazione, previsto dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Cass. n. 20442/2011 e Cass. n. 22245/11, alle quali è stata data continuità da Cass. nn. 15061/2013, 23757/2013, 3107/2014. In particolare, Cass. n. 20442/2011 ha ribadito quanto già espresso in passato- cfr. Cass. n. 22851/10- e cioè che la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (ai dati riferiti all'esercizio di competenza in corso) e condizionata alla stampa immediata dei dati inseriti nell'archivio, non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registi la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare.

In sostanza, la disciplina normativa del 1994 non è in grado di giustificare la condotta della parte contribuente che abbia omesso di dotarsi di registri cartacei per gli anni anteriori a quelli dell’esercizio in corso. Deve pertanto ritenersi che il diritto alla detrazione di imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l'imposta diviene esigibile (d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1) purché vengano rispettate le modalità di esercizio previste dal legislatore con le quali tale pretesa può essere fatta valere dal contribuente, come risulta dall’art. 28, comma 2, n. 3) D.P.R. n. 633 del 1972 - nel testo vigente ratione temporis, tenuto conto del periodo di imposta di cui si discute(anno 2005). Ne consegue che in caso di mancata trascrizione nel registro di cui all’art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972 dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi inerenti, annotati su supporti informatici, la dichiarazione annuale IVA, in cui i corrispondenti importi siano stati portati in detrazione, in quanto non conforme ai dati annotati sul registro D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 25, doveva essere considerata infedele, con conseguente disconoscimento dei crediti portati in detrazione e legittimo recupero della corrispondente imposta -cfr. Cass. n. 20442/2011, Cass. n. 23757/2013-.

Peraltro, la perdita del diritto a detrazione non determina il venir meno per il contribuente del diritto ad ottenere la restituzione dell’imposta effettivamente versata per acquisti di beni e servizi inerenti l'esercizio della propria attività, ben potendo essere recuperata l'imposta non dovuta mediante richiesta di rimborso della somma percetta in eccedenza dall’Amministrazione finanziaria.

Orbene, la CTR non si è uniformata a tali principi, avendo ritenuto che la stampa meccanografica delle scritture contabili compiuta all’atto della verifica su richiesta dei verbalizzanti potesse giustificare il diritto a detrazione, senza considerare che tale possibilità è ammessa dalla disciplina normativa sopra ricordata unicamente per i dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio affinché faccia applicazione del principio sopra evidenziato, parimenti provvedendo sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c., accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR del Lazio.