Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 ottobre 2015, n. 22205

Soggetto passivo di imposta nel paese di residenza - Convenzione italo-giapponese per evitare le doppie imposizioni

 

Motivi della decisione

 

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 46 e 47 del dpr 445/2000 in relazione all’art. 360 ,1 comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto che il GIPF ha dimostrato di essere un soggetto passivo di imposta nel paese di residenza allegando apposita certificazione.

Assume la ricorrente che la normativa in questione non consentirebbe di attestare la qualità di beneficiario dei fondi, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

La censura è inammissibile. Questa Corte, accolse il terzo motivo del ricorso proposto dal GIPF - con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 4 e 10 della Convenzione italo-giapponese per evitare le doppie imposizioni e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 - affermando "appare più aderente allo spirito ed agli scopi della suddetta Convenzione ritenere, in forza della disposizione del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, art. 75 che la disciplina di cui all’art. 27 del medesimo Decreto non trovi applicazione in materia, ed interpretare perciò la norma convenzionale in questione nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. ... deve escludersi la necessità della documentazione richiesta per l'istanza di rimborso dal D.P.R n. 600 del 1973, art. 27". Ciò premesso va osservato che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 07/03/2011). L’idoneità della autocertificazione allegata alla domanda di rimborso a comprovare la qualità di beneficiario effettivo dei dividendi, in quanto non proposta nella precedente fase di merito, risulta pertanto inammissibilmente proposta in sede di giudizio di rinvio. Ciò ha effetto assorbente anche sul secondo motivo di ricorso, fondato sull’efficacia probatoria dell’autocertificazione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del The Government Pension Investment Fund delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 700,00 di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del The Government Pension Investment Fund delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi € 700,00 di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.