Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 30 ottobre 2015, n. 15/D

Punto 13, Tabella A del D.Lgs. n. 504/1995 - DM 31.12.1993. Impiego di carburanti agevolati per azionamento autoambulanze. Emissione provvedimento del buono d’imposta. Individuazione dati necessari alla compilazione dei fogli di viaggio.

 

Come noto, l’art. 3 del DM 31.12.1993 (pubblicato nella G.U. n.19 del 14.1.1994), recante "Modalità per la concessione dei carburanti agevolati per le autoambulanze", stabilisce che ciascun ente di assistenza e pronto soccorso ammesso all’agevolazione fiscale deve presentare all’Ufficio delle dogane, per ottenere il rimborso mediante buono d’imposta, un’istanza trimestrale corredata dalla documentazione comprovante sia l’acquisto dei prodotti energetici che il consumo degli stessi nelle condizioni previste per fruire dell’agevolazione in questione.

In particolare, il citato art. 3 prescrive che l’ente richiedente alleghi alla suddetta istanza copie dei fogli di viaggio, od anche un tabulato meccanografico, da cui risultino i servizi effettuati dalle autoambulanze e la percorrenza in chilometri.

In proposito, con la Circolare n. 103/D, prot. n. 9500573, del 1° aprile 1995 l’allora Direzione centrale dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi ha, in tema di sfera di operatività del beneficio in esame, tra l’altro individuato i dati utili per la compilazione dei suddetti fogli di viaggio, necessari per il riscontro della sussistenza dei presupposti applicativi.

Più specificamente, con riferimento a ciascuna autoambulanza, la medesima circolare ha richiesto l’indicazione della data, della durata e dei chilometri percorsi per l’intervento effettuato, delle località di partenza e di arrivo nonché delle generalità del paziente.

Proprio tale ultima informazione relativa al paziente necessita ora di una rivisitazione dovendo tener conto del quadro giuridico venutosi a delineare in materia di protezione dei dati personali a seguito dell’adozione del D.Lgs. n. 196/2003, la cui disciplina viene ad incidere sul procedimento tributario in oggetto.

La raccolta dei dati del paziente é funzionale al perseguimento della finalità di tutela dell’interesse fiscale. Essendo il trattamento agevolato riconosciuto dalla norma primaria esclusivamente per il trasporto di ammalati e feriti, infatti, la presenza del soggetto trasportato così qualificato costituisce l’elemento essenziale ed indispensabile per attribuire il rimborso d’imposta all’associazione ammessa a richiederlo.

Tuttavia, traducendosi nel caso di specie nell’acquisizione di un dato sensibile idoneo a rivelare lo stato di salute della persona, il cui trattamento viene assistito da un quadro di garanzie particolarmente stringente, si ritiene che la finalità sopradescritta possa essere soddisfatta attraverso altra modalità parimenti efficace che permetta comunque di riscontrare a posteriori in caso di necessità il rispetto delle condizioni di consumo che danno titolo all’agevolazione.

In tale direzione, allo scopo di non rendere direttamente identificabile la persona trasportata, si stabilisce che in luogo del nome e del cognome del soggetto trasportato é sufficiente indicare nei fogli di viaggio o nel tabulato meccanografico l’anno di nascita ed il sesso del medesimo. Con riguardo ai dati del paziente, pertanto, quanto precisato nella Circolare n. 103/D del 1° aprile 1995 in ordine al punto 2 é da intendersi come sopra superato.

Si invitano gli Uffici delle dogane a dare piena osservanza alla presente circolare nella gestione dei propri procedimenti e ad effettuare, ciascuno per l’ambito territoriale di rispettiva competenza, le opportune comunicazioni agli enti richiedenti il rimborso.