Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Circolare 29 ottobre 2015, n. 25018

Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 - Annotazione nell’ANV della intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione senza conducente

 

Si fa seguito alla circolare prot. n. 6062 del 9 marzo 2015, comunicando quanto segue.

Con le sentenze nn. 11004/2015 e 11006/2015, entrambe depositate il 2 settembre 2015, il TAR Lazio - Sezione Terza Ter ha accertato l’infondatezza di una nutrita serie di doglianze sollevate dalle imprese ricorrenti in ordine alle istruzioni operative diramate da questa Direzione Generale con le circolari prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014 e, al contempo, ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto ad alcune censure residuali tenuto conto di quanto disposto con la richiamata circolare del 9 marzo 2015.

Tuttavia, il medesimo Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente talune eccezioni disponendo:

1. l’annullamento "della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E.1) prevede il divieto di subcomodato"',

2. l’annullamento "della disposizione, di cui a pag. 9 della circolare del 27 ottobre 2014, che prevede il divieto di delega generale

3. l’annullamento della "circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 euro".

Pertanto, dovendo dare esecuzione alle richiamate sentenze nei termini predetti, e fermo restando la revoca in autotutela delle istruzioni impartite al paragrafo E.3 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (pagine 16-17) e al paragrafo "Locazione senza conducente" della circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014 (pagine 11-12-13), disposta con la circolare prot. n. n. 6062 del 9 marzo 2015, gli Uffici in indirizzo si atterrano alle istruzioni operative che di seguito si illustrano.

 

A) Subcomodato

Al par. E.1 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (pag. 10) il periodo: "Tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (subcomodato)" è da intendersi non più vigente.

Resta fermo, tuttavia, che il sub-comodato non rientra tra le ipotesi, contemplate dall’art. 247-bis reg. es. c.d.s., che danno luogo all’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione.

 

B) Deleghe

Il paragrafo "Deleghe" della circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014 è da intendersi non più vigente.

Pertanto, fermo restando che, a norma dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis reg.es., gli obblighi di comunicazione relativi alla temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente ricadono sull’avente causa, a quest’ultimo è data facoltà di delegare il dante causa, anche a mezzo di deleghe generali, all’espletamento degli adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.

Le comunicazioni vengono effettuate, in ogni caso, per il tramite degli UMC o degli Studi di consulenza automobilistica secondo le disposizioni vigenti, così come ribadito dal TAR Lazio il quale, con le richiamate sentenze, ha ritenuto infondate le censure sollevate dalle imprese ricorrenti.

 

C) Tariffe

Le comunicazioni aventi ad oggetto l’annotazione nell’ANV della temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente, che danno luogo al rilascio di apposita ricevuta, sono da intendersi esenti dal pagamento dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986.

 

Al fine di consentire l’adozione delle necessarie misure organizzative, le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano a decorrere dal 2 novembre 2015, salvo il sopraggiungere di eventuali ulteriori pronunce da parte del giudice amministrativo.