Legislazione - MINISTERO DIFESA - Decreto ministeriale 16 settembre 2015

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2015

 

Art. 1

 

1. Alla data del 7 aprile 2015, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 355 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 3.834.000.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2015, pari ad euro 4.912.853, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2015.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

 

Art. 2

 

1. Le domande prodotte nell'anno 2013, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2014, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2015, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né per il 2014 e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2015, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2015 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e 2014, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2015 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2016, salvo monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2015, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

 

Allegato

(Testo dell’allegato)

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 novembre 2015, n. 255.