Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 ottobre 2015, n. 22209

IRAP - Non bastano compensi rilevanti per l’autonoma organizzazione - Compensi percepiti dal professionista o convenzione da questi stipulata con il SSN non incidono sull’elemento organizzativo - Irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione

 

Svolgimento del processo

 

(...) medico libero professionista, convenzionato con il SSN come medico di base ed anche esercente attività di medicina estetica propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 70/04/09 della CTR della Lombardia che, in riforma della sentenza di primo grado, ne ha respinto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dal l'Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per l’anno 2001.

La CTR affermava la sussistenza del presupposto impositivo dell'Irap, in quanto risultavano compensi rilevanti e cospicui investimenti per beni strumentali, oltre a notevoli spese, relative agli immobili ed altre inerenti in genere all'attività professionale esercitata, rilevando altresì che la stessa convenzione con l’ASL obbligava il contribuente a dotarsi di autonoma organizzazione.

L'Agenzia ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia il vizio di cui all'art. 360 n. 5) cpc rilevando la carenza di motivazione della sentenza CTR della Lombardia, in quanto, in punto di prova della sussistenza di un'attività autonomamente organizzata, ai sensi dell'art. 2 D.lgs 446/1997, sarebbe limitata ad enumerare i beni impiegati e gli altri elementi dell’organizzazione, senza tuttavia spiegare la ragione per la quale tali elementi dovevano considerarsi eccedenti rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio di quella specifica attività.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia incongruenza ed illogicità della motivazione, ex art. 360 n. 5) cpc, lamentando che la CTR abbia desunto la sussistenza di autonoma organizzazione dalla necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il SSN, nonché dall'entità dei compensi percepiti.

I motivi, che, in ragione dell’intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

Conviene premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita da Corte Cost. n. 156/2001 l’assoggettamento ad Irap dell’attività del lavoratore autonomo è legittima in quanto non colpisce qualunque attività produttiva, ma solo quelle che siano "autonomamente organizzate" , di guisa che non possa qualificarsi come imposta sul (mero) lavoro autonomo, ma sulla capacità produttiva che deriva dall'autonoma organizzazione che deve far capo al contribuente, secondo una valutazione complessiva da effettuarsi sulla scorta degli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta (Cass. n. 3674/07 e, di recente, Cass. 21326/13).

Orbene, nel caso di specie la CTR ha fondato la sussistenza del presupposto impositivo su elementi non conducenti, quali l’ammontare dei compensi percepiti dal professionista o la convenzione da questi stipulata con il SSN i quali, non incidendo sull’elemento organizzativo, sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, limitandosi, per il resto, ad affermazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ad indici concreti dell'esistenza di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la attività produttiva del contribuente.

La motivazione della sentenza impugnata deve dunque ritenersi del tutto carente in quanto la CTR ha fondato la sua valutazione di sussistenza del presupposto impositivo su elementi irrilevanti o su affermazioni del tutto generiche ed apodittiche.

In accoglimento del ricorso la sentenza va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia.