Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 ottobre 2015, n. 22250

Tributi - Cartella di pagamento - La persona ricevente qualificata come addetta alla ricezione fa presumere che il soggetto consegnatario sia effettivamente incaricato di prendere in consegna gli atti diretti alla destinataria - Notifica corretta

 

Ritenuto in fatto

 

Il liquidatore della S.I. ricorre per la cassazione della sentenza del 12 febbraio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello di Equitalia Polis e confermato la regolarità - o comunque la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - della notifica della cartella effettuata il 18 aprile 2006.

Equitalia Polis resiste con controricorso al quale il ricorrente replica con memoria; l'Agenzia delle entrate non spiega attività difensiva.

 

Considerato in diritto

 

I due motivi di ricorso (per violazione dell'art. 60 d.p.r. 600/73 in relazione agli art. 137 ss. cod. proc. civ.) non sono fondati.

La parte contribuente censura la sentenza d'appello laddove ritiene corretta e comunque sanata la notifica della cartella effettuata il 18 aprile 2006 da Equitalia all'indirizzo personale del liquidatore della S.I. ma "a mani" di persona dichiaratasi addetta alla ricezione anche se dipendente di altra società.

In realtà la tempestiva impugnazione della cartella ha sanato qualsiasi eventuale vizio della sua notificazione.

Vale, anche per gli atti del procedimento tributario, il principio della sanatoria delle nullità (art. 156 cod. proc. civ.) per raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004, Rv. 577521).

Non si può certo parlare, nel caso in esame, d'inesistenza giuridica della notificazione perché l'art. 145 cod. proc. civ., vigente dal primo marzo 2006, considera la notifica al domicilio del legale rappresentate equivalente e alternativa alla notifica presso la sede legale.

Nel caso in esame risulta che la notifica è stata pure inutilmente tentata presso la sede legale, mentre l’essersi la persona ricevente qualificata come addetta alla ricezione fa presumere che il soggetto consegnatario sia effettivamente incaricato di prendere in consegna gli atti diretti alla destinataria S.I. e, per essa, al suo liquidatore e legale rappresentante.

Per superare tale presunzione, ampiamente riconosciuta da costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che il soggetto destinatario adduca e provi l'inesistenza di un rapporto di lavoro con la persona consegnataria, che questa sia alle dipendenze di terzi. Si deve, invece, dimostrare che la persona ricevente non sia addetta ad alcun incarico per conto o nell'interesse del soggetto destinatario, nell'ambito dello stesso stabile (Sez. 6-3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014, Rv. 630202).

Inoltre, proprio il fatto che nel giudizio di merito si sia allegato, da parte della contribuente, il telefax col quale la società di cui è dipendente la persona consegnataria avverte la S.I. dell'atto ricevuto non supera affatto la ridetta presunzione, evidenziando semmai l'indizio di qualche relazione di fatto.

Infine, eventuali omissioni nominative nel plico recapitato (nella specie quelle del liquidatore) non conducono affatto ad alcun vizio insanabile. Anzi, per la notificazione a persona giuridica eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., si ritiene in giurisprudenza che non sia il plico ma l'atto da notificare che deve indicare la qualità di rappresentante della persona giuridica e suoi elementi identificativi e anagrafici (Sez. 5, Sentenza n. 14230 del 08/07/2015, Rv. 635876).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della S.I. verso Equitalia Polis e sono liquidate in dispositivo; null'altro va disposto in punto di spese mancando attività difensiva da parte dell'Agenzia delle entrate pure intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la S.I. alle spese liquidate a favore della sola Equitalia Polis in € 5130 per compensi, oltre a € 200 per borsuali e agli oneri accessori.