Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2015, n. 22011

Rapporto di lavoro - Trasferimento - Personale statale - Inquadramento - Anzianità pregressa

 

Svolgimento del processo

 

1. Pronunciandosi in grado d'appello nella controversia introdotta in primo grado con ricorso ex art. 414 c.p.c. da R.C., appartenente al personale ATA Enti Locali trasferito con decorrenza 1° gennaio 2000 nei ruoli del personale statale ai sensi dell'art. 8 legge n. 124/94, la quale - sul dedotto presupposto che l'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa avrebbe comportato il suo inquadramento in una diversa classe stipendiale del CCNL Scuola con maturazione delle relative differenze retributive - aveva chiesto di accertare il suo diritto a vedersi riconosciuta nei ruoli dello Stato l'intera anzianità di servizio maturata nell'Ente Locale di provenienza, con condanna del MIUR al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive tra il percepito, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e quello che dalla stessa data le sarebbe spettato, la Corte d'appello dell’Aquila aveva respinto l'originaria domanda a motivo della intervenuta operatività della norma di interpretazione autentica di cui al comma 218 dell'art. 1 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006).

2. Accogliendo il ricorso della dipendente, la Corte di cassazione, con sentenza n. 25129 del 28 novembre 2011, ha cassato con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione.

Questa Corte - dopo aver ricordato che la complessa questione del trasferimento del personale ATA, dopo varie vicende (emanazione della norma di cui al co. 218 dell’art. 1 l. n. 266/05, che ha recepito i contenuti degli accordi sindacali e del decreto ministeriale attuativi del trasferimento; giurisprudenza che ha affermato la natura retroattiva di tale disposizione; plurime sentenze di Corte cost. che hanno escluso l'incostituzionalità della stessa norma), si era conclusa in senso sfavorevole ai lavoratori, con il rigetto dei relativi ricorsi (cfr., per tutte, Cass. 9.11.2010 n. 22751) - ha osservato che l'approdo cui la giurisprudenza era giunta era stato rimesso in discussione dalla sentenza in data 06/09/2011 della Corte di Giustizia della UE, nella causa C-108/10 (Scattolon c. MIUR).

La Corte di Giustizia, pronunciandosi in via pregiudiziale circa l'interpretazione della Direttiva 77/187 CE, ha posto alcuni principi.

Il primo è che il fenomeno successorio disciplinato dall'art. 8 legge 124/99 costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della Direttiva; il secondo è che quando un trasferimento ai sensi della Direttiva porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 della Direttiva «osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. E' compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento». Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

Questa Corte ha anche illustrato i criteri in base ai quali il giudice del rinvio avrebbe dovuto compiere tale accertamento: a) il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito; b) il confronto tra le condizioni deve essere globale, quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonché eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale; c) il confronto deve essere fatto all'atto del trasferimento.

In conclusione, il principio di diritto posto da questa Corte è stato il seguente: il giudice del rinvio « ... applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico, la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento e accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica».

3. Il giudizio è stato riassunto dalla dipendente, la quale ha dedotto che, a seguito dell'intervento della Corte di giustizia e della sentenza della Corte di cassazione, sarebbe ormai definitivamente sancito il suo diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata negli Enti Locali di provenienza, essendo evidente come - in virtù del trasferimento - si sia verificato quel sostanziale peggioramento retributivo che il giudice di rinvio è chiamato ad accertare.

4. La Corte d'appello dell'Aquila, pronunciandosi come giudice di rinvio con la impugnata sentenza, ha rigettato le domande della parte ricorrente compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

6. Avverso questa pronuncia la dipendente trascritta in epigrafe (R.C.) ricorre per cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso il MIUR; l'istituto scolastico intimato non ha svolto difesa.

 

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, terzo comma, in relazione all’art. 384 c.p.c. La difesa ricorrente deduce che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare l'oggetto del decidere, di formulare nuove domande ed eccezioni. Il giudice di rinvio è andato oltre i poteri del mandato conferitogli dalla suprema corte in quanto non ha deciso dopo aver proceduto all'accertamento disposto dalla suprema corte ma si è limitato a motivare che detto accertamento non era necessario in quanto estraneo all'oggetto del giudizio. Nella sostanza il giudice di rinvio ha disapplicato la sentenza di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. La difesa ricorrente sostiene che la Corte d'appello dell'Aquila non si è adeguata alla pronuncia della Corte di giustizia 6 giugno 2011 C-108/10, Scatolon. Il peggioramento retributivo consisteva nel diniego di inquadramento tenendo conto dell'intera anzianità maturata nella istituzione di provenienza. Fin dal giudizio di primo grado era stato evidenziato un trattamento peggiorativo rispetto al personale ATA statale in servizio presso le scuole con la medesima anzianità di servizio del personale proveniente dagli enti locali che si percepivano una retribuzione maggiore.

2. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi - è infondato.

Quanto al primo motivo, con cui in sostanza si deduce che se il petitum originario era - come in effetti era - quello ritenuto dalla Corte d'appello (i.e. la domanda iniziale non aveva ad oggetto un peggioramento retributivo da evitare, ma un miglioramento retributivo da conseguire) la Corte di cassazione avrebbe potuto decidere la causa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., è sufficiente rilevare che la mancata decisione nel merito, ai sensi di tale ultima disposizione, da parte di questa Corte pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto - ciò che consentirebbe la decisione nel merito non limitata quindi alla sola cassazione della sentenza impugnata - non vizia, né pregiudica, il giudizio di rinvio nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere lui il merito della causa senza dar corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore.

Quanto al secondo motivo, deve considerarsi che effettivamente fin dall'inizio i ricorrenti hanno dedotto che il criterio del maturato economico portava a determinare un trattamento retributivo inferiore (e quindi peggiorativo rispetto) a quello che sarebbe stato loro spettante ove si fosse considerata l'anzianità di servizio come tutta maturata alle dipendente dell'amministrazione di destinazione (quella statale e non già quella locale di provenienza). Ma anche sotto questo profilo la corte d'appello ha pienamente rispettato la sentenza rescindente: il peggioramento retributivo sostanziale non può discendere dal raffronto con il trattamento del personale ATA già dipendente dell'amministrazione dello Stato. Il raffronto va fatto con il trattamento retributivo in godimento prima del trasferimento nei ruoli del personale statale.

Ed infatti nella citata pronuncia di questa Corte è stato chiaramente posto il principio di diritto al quale doveva attenersi il giudice di rinvio specificando che, per verificare la sussistenza, o no, di un peggioramento, la comparazione andava posta tra le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso dipendente trasferito e quelle riconosciutegli a seguito del trasferimento e non già tra queste ultime e quelle dei dipendenti che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della peculiarità della fattispecie, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente e delle alterne vicende sopra richiamate) per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.

Dal rigetto del ricorso principale e di quello incidentale consegue che deve darsi atto, come prescrive il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per la maggiorazione del versamento del contributo unificato da parte della medesima ricorrente, a norma dell'art. 1-bis del citato art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.