Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2015, n. 22171

Tarsu - Smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - Riduzione

 

In fatto e in diritto

 

La M.P. snc, esercente attività commerciale all'interno del centro orafo "Il T." sito in territorio del comune di Marcianise, ha impugnato la cartella di pagamento relativa a TARSU per l'anno 2010 deducendone sotto diversi profili l'illegittimità.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dal comune di Marcianise innanzi alla CTR della Campania la quale, con la pronunzia indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarava dovuta dalla società appellata la TARSU in misura pari all'80% rispetto all'importo richiesto dal comune.

Rilevava, per quel che qui ancora rileva, che pur non applicandosi l'esenzione di cui all'art. 62 c. 3 d.lgs. n. 507/1993, la contribuente aveva diritto alla riduzione del carico in relazione a quanto previsto dal regolamento comunale, risultando che lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi - fra i quali rientravano pacificamente quelli prodotti dalla contribuente - era stato operato a mezzo società privata. Non ostava al riconoscimento di tale riduzione la mancata allegazione all'istanza tempestivamente presentata della documentazione, risultando l'affidamento a ditta privata un fatto conosciuto dall’amministrazione comunale che era pure dotata di poteri di verifica. Aggiungeva che a fronte della misura massima dell'85% di riduzione prevista dal regolamento la circostanza, provata dalla perizia giurata depositata in giudizio, circa la raccolta a mezzo di società privata dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla contribuente, poteva riconoscersi una percentuale di riduzione dell'80%.

Il comune di Marcianise ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi al quale ha resistito la società contribuente con controricorso. Nessuna difesa ha spiegato l'altra parte intimata -Il T. s.c.p.a.-.

Con il primo motivo di ricorso il comune di Marcianise prospetta la nullità della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 156 e 360 c. 1 n. 4 c.p.c. Deduce il contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza che, pur avendo accolto i motivi di appello esposti da detto comune in ordine all'assenza di un diritto all'esenzione dal tributo TARSU, aveva escluso l'illegittimità delle delibere comunali che il giudice di primo grado aveva disapplicato, parimenti riconoscendo la natura di rifiuti non pericolosi del materiale prodotto dalla società contribuente. Evidenzia, ancora, che la CTR, pur avendo qualificato i rifiuti prodotti dalle imprese come speciali non pericolosi, aveva poi disposto la riduzione della TARSU nella misura dell'80 per cento.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis del regolamento TARSU del comune di Marcianise e del principio di insindacabilità della scelta discrezionale della pubblica amministrazione nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Il giudice di appello non avrebbe potuto sindacare la scelta, di natura discrezionale, del comune di applicare la riduzione del 24% del tributo dovuto, documentata nel corso del giudizio.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis del ricordato regolamento TARSU del comune di Marcianise. La CTR aveva tralasciato di considerare che la riduzione fino all'85% del tributo TARSU prevista dal cennato Regolamento poteva riconoscersi unicamente ai soggetti che avessero dimostrato di avere avviato effettivamente a recupero i rifiuti urbani e assimilati sulla scorta della documentazione ivi indicata. Il giudice di appello aveva riconosciuto la riduzione in misura pari all'80% sul mero presupposto che la raccolta e smaltimento dei rifiuti avvenisse con l'ausilio di un'impresa privata.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 67 d.lgs. n. 507/1993 in relazione all'art. 9-bis del regolamento TARSU del comune di Marcianise. La riduzione prevista dal ricordato art. 9-bis del regolamento era di natura discrezionale, come tale insindacabile in sede giurisdizionale, essendo peraltro la TARSU una tassa il cui importo va calcolato a prescindere dalla reale quantità di rifiuti prodotta.

Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 9-bis del regolamento comunale sopra ricordato e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Il comune prospetta che la società contribuente non aveva mai chiesto l’agevolazione oggetto dell’art. 9-bis nel corso del giudizio, come era stato specificamente dedotto in apposito motivo di appello. Ciò che integrava un profilo di omesso esame di un fatto discusso fra le parti.

La società contribuente, costituitasi con controricorso, ha dedotto l'inammissibilità delle censure esposte dalla parte ricorrente deducendo gradatamente: a) l'inammissibilità dell'appello proposto dal comune e non notificato a Equitalia sud SPA, già parte del giudizio di primo grado; b) l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, ove non erano indicati i capi di sentenza impugnati; c) l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, riguardando la censura una violazione di un regolamento comunale; d) la novità della censura esposta con il quarto motivo, mai formulata nel corso del giudizio di merito e comunque non ritualmente dedotta; e) il quarto motivo era comunque infondato, avendo lo stesso comune dato atto di avere provveduto a disporre il discarico parziale della tassa iscritta a ruolo nella misura del 24% circa. Dava ancora atto di non avere proposto ricorso incidentale rispetto alle statuizioni della CTR relative alla ritenuta legittimità delle delibere comunali che avevano prorogato l'entrata in vigore dell’art. 17 del regolamento comunale in tema di non ammissibilità dei rifiuti speciali a quelli urbani per quantità superiori ai 24 mq solo per economia processuale.

Ciò posto, risulta depositato un atto con il quale il Comune di Marcianise e la società contribuente unitamente alla società Il T. s.c.p.a. hanno raggiunto un accordo transattivi concernente, tra l’altro, il presente procedimento, dichiarando di rinunziare agli atti del giudizio. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto - Cass. n. 3971/2015 - con compensazione delle spese fra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese fra le parti costituite.