Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2015, n. 22176

Accertamento - Rettifica delle dichiarazioni doganali di importazione - Autorità incompetente - Illegittimità

 

In fatto e in diritto

 

La CTR del Lazio, con sentenza n. 424/2013/04, depositata l’11.11.2013 accoglieva l’appello proposto dalla F.D. di S. srl avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento che aveva rettificato le dichiarazioni doganali di importazione di banane presentate presso la Dogana di Salerno nel periodo marzo-dicembre 2004. Secondo la CTR la Dogana di Roma che aveva emesso l’avviso di rettifica era incompetente territorialmente, radicandosi inderogabilmente la competenza in capo all’Ufficio doganale di Salerno ove era stata presentata la richiesta di importazione. Da ciò derivava l’illegittimità dell’atto emesso da autorità incompetente. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale ha resistito la società rimasta intimata con controricorso.

La ricorrente deduce violazione degli artt. 11 d.lgs. n. 374/1990, nonchè dell’art. 78 reg. CE n. 2913/1992. Prospetta l’erroneità della sentenza impugnata in relazione alla specificità della vicenda nella quale non si era di fronte a singole operazioni di importazione bensì ad un intero sistema fraudolento architettato dalla C. insieme alle società obbligate in solido, al fine di importare a dazio agevolato un ingente quantitativo di banane pur non avendo diritto a tale agevolazione. Ciò che rendeva inapplicabili i principi espressi da Cass. n. 14786/2011. Evidenzia in ogni caso l’opportunità di rimettere la questione interpretativa dell’art. 78 Reg. CE n. 2913/1992 all’esame della Corte di giustizia.

La società intimata, nel controricorso, ha dedotto l’infondatezza del ricorso ed ha depositato memoria. La censura è manifestamente infondata. Questa Corte è ferma nel ritenere che il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/1992 presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto, ovvero è sorta un’obbligazione, o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell’enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal sistema è quella della competenza del territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata dalla legge, mentre non rilevano eventuali circolari o risoluzioni con cui l’amministrazione finanziaria detti criteri di riparto della competenza in deroga alla predetta regola generale, provenendo tali atti da un soggetto posto su un piano di parità con il contribuente e, come tali, non vincolanti, né per quest’ultimo, né per i giudici, non costituendo fonte di diritto - cfr. Cass. n. 14786/2011 - .

Tale indirizzo si è consolidato con numerose sentenze n. 20943/2013, 6236/13, 5898/13, 5508/13, 5507/13, 5185/13, da 5179 a 5184 chiarendosi ulteriormente che l’accentramento presso un unico Ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione di accertamenti doganali effettuati da uffici diversi, deve intendersi possibile interpretando estensivamente il citato disposto del DPR n. 43 del 1973, art. 6, ma soltanto in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata o dell’organo di vertice dell’amministrazione doganale - trattandosi della competenza di Uffici situati in più circoscrizioni - derogativi della competenza territoriale dei singoli Uffici per ragioni di connessione, o per altre specifiche ragioni, da comunicarsi ai soggetti interessati, in funzione del perseguimento di un’azione amministrativa efficace, alla stregua del parametro sancito dall’art. 97 Cost. Evenienza che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo rappresentata dall’Agenzia.

Ora, detto indirizzo può dirsi ormai fermo, per di più risultando applicato anche con specifico riferimento ad ipotesi di dazi all’importazione richiesti in relazione alle importazioni di banane effettuate indebitamente a tasso agevolato sulla base di certificazioni Agrim fraudolentemente artefatte presentate da alcune ditte e con la compartecipazione della C. Italia - cfr. Cass. n. 8699/2013.

Non ricorrono, peraltro, nemmeno le ragioni per investire della questione pregiudiziale prospettata la Corte di giustizia. Nel caso di specie, invero, l’Agenzia prospetta che l’interpretazione restrittiva delle norme nazionali si porrebbe in contrasto con l’art. 78 C.D.C. senza tuttavia avvedersi di 2 circostanze decisive così rassegnate: a) l’art. 78 non individua il concetto di autorità doganale che, pertanto va riservato alla competenza degli Stati membri; b) l’art. 4 n. 3 Reg. CE n. 450/2008, in modo più specifico rispetto all’art. 4 n. 3 del Reg. CEE n. 2913/1992, individua la nozione di autorità doganale chiarendo di intendere per "...<<autorità doganali>>: le amministrazioni doganali degli Stati membri competente ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali..." E del resto, di ciò si ha conferma esaminando la norma del D.L. n. 16 del 2012, art. 9, comma 3 decies convertito nella L. n. 44 del 2012, che, priva di efficacia retroattiva secondo la giurisprudenza sopra ricordata, prevede - aggiungendo un ulteriore comma, all’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 374 del 1990 - che "l’Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale".

Tanto consente di escludere che a livello UE possano designarsi le competenze della autorità doganali, invece riservate ai singoli Stati. Circostanza, quest’ultima, che renderebbe irricevibile il rinvio pregiudiziale. In conclusione, la CTR si è perfettamente uniformata ai principi sopra esposti. Il ricorso va quindi rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori.