Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 ottobre 2015, n. 22155

Contratto a tempo determinato - Nullità del termine - Esigenze eccezionali - Ristrutturazione aziendale - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

 

Fatto e diritto

 

La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da P.I. s.p.a. con R.M. dal 15 giugno al 30 settembre 2000 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione della società, e la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data sopra indicata; con la stessa sentenza la Corte territoriale ha condannato la società P.I. a risarcire il danno subito dal lavoratore liquidato in misura pari alle retribuzioni spettanti dal 21 maggio 2003 (data della costituzione in mora) al 31 dicembre 2005 (come data di scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro).

Per la cassazione di tale sentenza P.I. s.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sostenuto da tredici motivi.

Successivamente la società ha depositato verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti in data 3/11/10 chiedendo darsi atto della intervenuta conciliazione.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e novativo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

Infine, in considerazione dell'accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere e compensa fra le parti le spese del presente giudizio.