Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 ottobre 2015, n. 21950

Tributi - Controversie COSAP al giudice ordinario

 

Ritenuto in fatto

 

La P. A. s.a.s. di (...) & C. proponeva opposizione dinnanzi al Giudice di pace di Napoli, avverso l'ordinanza ingiunzione n. P.G. 2010/155331/545 del 13 ottobre 2010, adottata dal dirigente del  servizio accertamento delle entrate comunali area TARSU/TOSAP/COSAP del Comune di Napoli, per il mancato adempimento all'invito di pagamento prot. n. 2510/745 del 28 ottobre 2005, concernente la richiesta di pagamento della somma di euro 2.366,85, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di occupazione generica di suolo pubblico.

L'adito Giudice di pace dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione delle commissioni tributarie.

La P. A. s.a.s. di (...) & C. riassumeva tempestiva mente il giudizio, nel quale si costituiva il Comune di Napoli, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 2008.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza depositata il 20 gennaio 2014, richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 64 del 2008 e le successive decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte, ha ritenuto insussistente la propria giurisdizione, spettante a suo avviso al giudice ordinario, e, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009, ha sollevato conflitto di giurisdizione chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

La Procura generale presso questa Corte, richiesta delle proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., ha concluso chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Considerato in diritto

 

La questione di giurisdizione posta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli va risolta affermando la giurisdizione del giudice ordinario.

L'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, disponeva che "appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni".

Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64 del 2008, in considerazione della natura non tributaria del canone. In particolare, la Corte costituzionale ha rilevato che questa Corte con diverse pronunce - che, per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell'organo decidente, costituiscono diritto vivente - ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria, fornendo una ricostruzione plausibile dell'istituto, non in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie e costituiti dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Il difetto della natura tributaria della controversia, ha dunque affermato la Corte costituzionale, fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione di tali controversie si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost.

A seguito di tale pronuncia, queste Sezioni Unite hanno quindi affermato che "in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)" (Cass., S.U.; n. 28161 del 2008; Cass., S.U., n. 7190 del 2011).

Nel caso di specie, oggetto della pretesa del Comune di Napoli è, come visto, la richiesta di pagamento di una somma, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di occupazione generica di suolo pubblico. Si rientra pertanto pienamente nella tipologia di prestazione connessa all'utilizzazione del suolo pubblico, per la quale l'utilizzatore è tenuto al pagamento di un canone non avente natura tributaria.

Deve essere quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, con conseguente cassazione della  sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 16918/2001, che detta giurisdizione ha negato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede.

 

P.Q.M.

 

Pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale rimette le parti; cassa la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 16918/2011.