Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2015, n. 21966

Tributi - IVA - Assoluzione penale - Valido indizio nel processo tributario

 

Ritenuto in fatto

 

A seguito di p.v.c. del 27.3.2002, redatto dal Nucleo centrale Polizia Tributaria della G.d.F. di Roma, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per il recupero a tassazione dell’Iva relativa all'anno di imposta 1997, ritenuta indebitamente detratta dalla società "(...) s.r.L" per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con le società "(...) s.r.l." e "(...) s.r.l., ritenute società cd, "cartiere", interposte rispetto alla società francese (...), effettivo fornitore delle carni commercializzate.

La contribuente impugnava ravviso, eccependo la nullità della notifica dell’avviso, per contraddittorietà della relata di notifica, l’invalidità della motivazione per relationem, la mancanza di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria all’utilizzo degli elementi acquisiti nel corso delle indagini penali e la violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio; sosteneva invece l'effettività delle operazioni contestate, la maggior parte delle quali era stata posta In essere con fornitori tedeschi.

La C.T.R. di Roma accoglieva II ricorso, escludendo, tra l'altro, che gli elementi probatori forniti dall'Ufficio consentissero di ritenere provata la connivenza della contribuente con le altre società ritenute responsabili della truffa sull’Iva, conformemente all'esito del parallelo processo penale.

La C.T.R. del Lazio respingeva sia l’appello incidentale della contribuente - in punto di invalidità della notifica dell'avviso e della motivazione per relationem - sia l'appello principale dell'Ufficio, per non avere questi "dimostrato né la presenza del dolo, né che il cessionario avrebbe potuto sapere, utilizzando l'ordinaria diligenza, resistenza di un giro fraudolento a monte dei suoi acquisti, tanto più esistendo in atti sentenza penale di assoluzione dell'amministratore della società contribuente "perché i fatti non sussistono".

Per la cassazione della sentenza d'appello n. 84/34/09, depositata in data 17.9.2009, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

La società s.r.l in liquidazione" ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, parimenti articolato su tre motivi.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la <<violazione degli art. 2697 c.c., 19 e 54 del DPR n. 633/1972, 17 della Dir. CEE 17.5.1977, n. 77/388/CE e 167 Dir. CEE 28.11.2006, n. 2006/112/CE (come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria), in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

1.1. Con il correlato quesito di diritto chiede a questa Corte se violi il combinato disposto dalle norme sopra indicate - <<alla cui stregua, qualora venga contestata l’indetraibilità dell’Iva assolta in relazione ad operazioni passive concluse con un fornitore, qualificato dall’Amministrazione finanziaria come "impresa cartiera" ed autore di una frode IVA ai danni dell'Erario, costituisce onere del contribuente dimostrare la fonte legittima delle detrazione ivi compreso l'aver adottato tutte le misure che possano essere ragionevolmente pretese ai fine di assicurarsi che le proprie operazioni non facciano parte di una frode - la sentenza della C.T.R. che, in una tale situazione, respinga l'appello dell’Ufficio, affermando: a) che deve sempre presumersi la buona fede del contribuente; b) che è onere dell'Ufficio dimostrare in giudizio il dolo del contribuente ovvero che lo stesso, usando l’ordinaria diligenza, poteva sapere che i propri acquisti si inserivano all’interno di una frode perpetrata da terzi».

2. Con il secondo mezzo la ricorrente censura altresì la «Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.>>.

2.1. Il correlato momento di sintesi recita: «In relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio costituito, ai fini della legittima detrazione dell’IVA versata in relazione ad operazioni passive concluse con due società qualificate dall'Amministrazione finanziaria come "cartiere" (autrici di una frode ai danni dell'Erario), dall'accertamento dell'oggettiva impossibilità per il contribuente di sapere di partecipare, con i propri acquisti, alla frode commessa dal preteso venditore, si evidenzia insufficienza della motivazione della sentenza della C.T.R. che respinga l'appello proposto dall’Ufficio; 1) attribuendo valore dirimente all’assoluzione, nel processo penale, dell’amministratore della società appellata, senza, tuttavia, riportare, neppure sinteticamente, né il contenuto della sentenza penale, né le prove su cui detta assoluzione si fondava; 2) senza considerare che il contribuente, al fine di dimostrare, l'effettività e la veridicità delle operazioni contestate, aveva depositato, esclusivamente, copia degli assegni bancari ovvero documenti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora venga contestata la contabilizzazione di operazioni passive soggettivamente inesistenti, sono privi di decisività».

3. Il terzo motivo di ricorso consiste nella lamentata <<violazione degli artt. 19 e 54 del D.R.R. n. 633/1972, 17 della Dir. CEE 17.5.1977, n. 77/388/CE, 167 Dir. CEE 28.11.2006, n. 2006/112/CE e 654 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.».

3.1. Con il correlato quesito di diritto la ricorrente chiede a questa Corte se violi il combinato disposto delle disposizioni sopra indicate - << alla cui stregua, qualora venga contestata l’indetraibilità dell'IVA assolta in relazione ad operazioni passive concluse con un fornitore, qualificato dall’Amministrazione finanziaria come "Impresa cartiera" ed autore di una frode IVA ai danni dell'Erario, deve escludersi che alla sentenza, con cui il giudice penale affermi l’irresponsabilità dell’Amministratore della predetta società nella commissione della frode IVA, abbia valore vincolante per il giudice tributario (che, pertanto, è obbligato ad effettuare una propria ed autonoma valutazione, secondo le regole proprie della distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisito nel processo penale) - la sentenza della C.T.R, che, in accoglimento dell'appello della società, annulli l’atto impositivo: a) limitandosi ad affermare che II giudice penale aveva accertato il mancato coinvolgimento dell'amministratore della società appellante nella frode IVA perpetrata ai danni dell'Erario dai fornitori, qualificati come società cartiera; b) omettendo, completamente, di effettuare un'autonoma valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del processo penale>>.

4. Tutti i motivi del ricorso principale risultano inammissibili.

5. Il primo difetta di decisività, poiché colpisce solo una delle due rationes decidendi della sentenza, segnatamente quella relativa ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio in tema di detraibilità dell’IVA applicata su operazioni fraudolente - che il giudice d'appello avrebbe violato, gravandone l'Ufficio piuttosto che il contribuente il quale "inconsapevolmente ed in buona fede incappi in una catena di cessioni ove a monte si sia inserito un soggetto fraudolento" - trascurando che, con la seconda, il giudice d'appello ha comunque valorizzato la piena assoluzione dell’amministratore della società contribuente in sede penale, con la motivazione "perché i fatti non sussistono", ritenendola "elemento probante, in specie sull'accertamento dei fatti".

6. Il secondo motivo risulta invece affetto da genericità e difetto di autosufficienza, laddove si lamenta che il giudice d'appello avesse "apoditticamente ritenuto privi di valore decisivo gli elementi di fatto e le prove addotte dall’Amministrazione finanziaria (pag. 38) e che, "ove il giudice d'appello avesse valutato le emergenze istruttorie del presente giudizio alla luce dei principi di diritto enunciati da codesta Ecc.ma Corte non v'è dubbio alcuno che l'esito del gravame sarebbe stato favorevole all'Amministrazione finanziaria" (pag. 41). Inoltre, parte ricorrente si duole che il giudice d’Appello abbia omesso di riportare, sia pure sinteticamente, il contenuto della sentenza penale cui ha attinto per la motivazione, trascurando però che quel contenuto doveva necessariamente essere noto alle parti del giudizio tributario, per avere lo stesso giudice d’appello affermato "in atti vi è sentenza del Tribunale di Roma p.p.n. 13990/98, con la quale risulta assolto il sig. (...) (foglio 15 p.v.c.) già amministratore della (...) perché i fatti non sussistono".

6.1. Sembra dunque che, sotto l'apparenza di una censura di insufficienza motivazionale, la ricorrente intenda in realtà contestare il merito della decisione, cosi contravvenendo al granitico orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 14233 del 2015) per cui il controllo di adeguatezza e logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - nella versione vigente ratione temporis - non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, che si risolverebbe nella riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (Cass. n. 959 e 961 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015).

7. Quanto al terzo motivo, esso poggia su un presupposto non verificato, ossia che il giudice d'appello avrebbe attribuito valore vincolante, nel giudizio tributario, alla sentenza resa nel giudizio penale, quando in realtà i giudici regionali si sono premurati di escludere espressamente il valore di giudicato penale della sentenza di assoluzione cui hanno fatto riferimento, precisando che la stessa poteva però essere "debitamente tenuta in considerazione quale elemento probante, in specie sull'accertamento dei fatti"; e ciò dopo aver comunque registrato l'assenza di prova, all’interno dello stesso processo tributarlo, dei pretesi profili di dolo o negligenza della società contribuente. Cosi facendo, la C.T.R. si è conformata al principio costantemente affermato da questa Corte, per cui, ferma restando l’inoperatività, nel giudizio tributario, dell'efficacia vincolante del giudicato penale ex art. 654 cod. proc. pen. (stanti le diverse regole probatorie vigenti nei due processi), la decisione penale può comunque costituire un elemento di prova critica, sulla base dei fatti accertati nel relativo giudizio (ex multis, Cass. n. 4924 del 2013).

8. L'inammissibilità dei motivi del ricorso principale rende superfluo, per carenza di interesse, l’esame di quelli proposti nel ricorso incidentale, espressamente qualificato "condizionato".

9. In forza del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentate condizionato, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.