Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA - Sentenza 20 ottobre 2015, n. 1052

Tributi - Accertamento - ICI - Maggiore imposta

 

Il Comune di Chiavari accertava in capo al sig. (...) per l’anno 2007, ai fini ICI una maggiore imposta pari a €. 191,76 oltre ad interessi e sanzioni per €. 270.

Il sig. (...) impugnava il predetto accertamento, presso la C.T.P. di Genova sostenendo in via pregiudiziale la mancanza assoluta di motivazione, nel merito la carenza del presupposto legislativo in quanto il Contribuente sostiene di poter beneficiare dell’aliquota minima del 4% per l’immobile ovo lo stesso ha la dimora abituale, disgiungendo quindi il concetto di abitazione principale da quello di residenza anagrafica: nello specifico il pur (...) avendo la residenza anagrafica in Chiavari - piazza (...) dimora abitualmente in Chiavai - località (...).

La C.T.P di Genova con sentenza n. 105/04/13 ha respinto il ricorso non accogliendo implicitamente l’eccezione di nullità per mancanza di motivazioni, nel merito "il contribuente non ha provato la dimora abituale presso l’immobile di cui invoca le agevolazioni per l’abitazione principale. Anche la documentazione prodotta relativa alle utenze non prova tale dimora abituale. I benefici invocati non spettano comunque anche poiché di tale trattamento agevolato usufruisce già la moglie residente con la figlia in un altro immobile di proprietà, nello stesso comune; in ogni caso, come ha insegnato la Suprema Corte non spettano le agevolazioni invocate qualora tali agevolazioni siano già usufruite dal coniuge, pur essendo residente nell’immobile di proprietà della madre ed in ogni caso non avendo provato la propria dimora abituale.

Il Contribuente ha appellato la sentenza di cui sopra in via pregiudiziale per omessa pronuncia della C.T.P. sull’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di motivazione, nel merito per infondatezza ed illegittimità.

Il Comune di Chiavari si è costituito contro deducendo.

Questo Collegio, in ordine alla mancanza di motivazione dell’atto impositivo ed alla omessa pronuncia del Giudice di 1° su tale eccezione pregiudiziale, si constata che il Contribuente nella proposizione del ricorso si è difeso nel merito diffusamente ed in modo compiuto dimostrando di aver ampiamente compreso sia nell’an che nel quantum, le ragioni della rettifica, così superando il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (come peraltro rilevato nella sentenza appellata).

Nel merito alla agevolazione abitazione principale richieste dal contribuente per l’immobile in località (...), via (...), Chiavari, ove lo steso dichiara di dimorare abitualmente, pur avendo la residenza in piazza (...) ,Chiavari, si ritiene, come sancito dalla C.T.P. di Genova, che al contribuente non competa l’agevolazione di cui sopra in quanto dalle risultanze documentali dimostrano che la moglie e la figlia risiedono in un altro immobile in Chiavari, (...) usufruendo della agevolazione abitazione principale Conseguentemente tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza 14389/10 della Corte di Cassazione, che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titola di proprietà, usufrutto od altro diritto reale - ed i suoi famigliari dimorano abitualmente, da cui ne consegue che l’immobile è da ritenersi abitazione principale solo se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i famigliari e che non ha diritto alla agevolazione abitazione principale il contribuente che dimora in un immobile mentre il coniuge ed i figli dimorano in un altro dello stesso comune usufruendo di tale agevolazione.

Questo Collegio, per quanto sopra motivati respinge l’appello, condannando la parte soccombente alla spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Si respinge l’appello confermando la decisione della C.T.P. di Genova n. 105/04/13.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio quantificate complessivamente in €. 200.