Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 ottobre 2015, n. 19682

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Sanzioni - Sanzioni penali - Conseguimento di rimborsi non dovuti - Atto impeditivo della decadenza biennale prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale - Sufficienza - Presentazione del modello di rimborso - Necessità - Esclusione - Fondamento

 

Osserva

 

La CTR di Milano ha respinto l’appello della Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 178/07/2009 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della società "M. sas" (in liquidazione)- ed ha così annullato il diniego di rimborso sull’istanza di sollecito del rimborso presentata 18.7.2007 e relativa ad un credito IVA risultante dalla dichiarazione afferente l’anno 2004.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’art. 30 del DPR n. 633/1972 consente di chiedere il rimborso IVA in eccedenza nel Modello Unico, senza che detto diritto di restituzione possa essere negato per non avere la parte contribuente omesso di compilare l’apposito modello VR e senza che a ciò osti il termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, dovendosi applicare la prescrizione decennale. L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione e falsa applicazione degli art. 30 e 38 bis del DPR n. 633/1972, dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 e degli art. 2033 e 2946 cod. civ.) l’Agenzia -dato atto che si tratta di impresa che aveva cessato l’attività, siccome posta in liquidazione - si duole del fatto che sia stata dal giudice di appello ritenuta tempestiva la domanda proposta dal contribuente, per quanto questa non sia stata presentata se non a mezzo della esposizione del credito in dichiarazione, e perciò senza la specificazione dei presupposti che hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza richiesta a rimborso, così impedendo all’Amministrazione finanziaria di effettuare i necessari riscontri su questi ultimi.

Il motivo appare manifestamente infondato, alla luce della pregressa (prevalente, alla quale si ritiene che si debba dare qui alimento) giurisprudenza di questa Corte:"La domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, oggi, dall'art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012, in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011, sicché l’orientamento deve considerarsi ormai consolidato a seguito di iniziali apparenti oscillazioni).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma 20 marzo 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.