Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2015, n. 21959

Tributi - Accertamento sintetico - Redditometro - Indici di capacità contributiva - Possesso di più veicoli risultanti dal PRA - Cessioni non trascritte - Irrilevanza - Effetto traslativo - Atto di vendita - Illegittimità dell’accertamento

 

Ritenuto in fatto

 

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell'Ufficio e confermata l’illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, basato sul possesso di quattro autovetture, nei confronti di (...) titolo di IRPEF ed ILOR per l’anno 1995.

Il giudice d'appello ha affermato che il contribuente aveva dimostrato che, delle quattro autovetture, tutte di modico valore, due non erano più da lui possedute sin dal 1994 e, quanto alle altre, a lui intestate, una era stata venduta da tempo immemorabile, senza che l’acquirente avesse provveduto alla trascrizione al PRA, e l’altra era stata posseduta per soli tre mesi. Ha aggiunto che il ricorso al metodo sintetico ha carattere straordinario ed eccezionale e che per chi è titolare esclusivamente di redditi d’impresa non è applicabile l'art. 38 del d.P.R. n. 600/73, ma il successivo art. 39, per cui l'eventuale maggior reddito non si presume di capitale, bensì di impresa, con conseguente non assoggettabilità ad ILOR. Ha concluso rilevando che il possesso di due auto non è motivo idoneo ad avvalorare un accertamento sintetico, anche perché il contribuente aveva dichiarato per il 1995 un reddito decoroso, aveva effettuato diverse vendite di natura patrimoniale e il coniuge aveva dichiarato un reddito di circa £. 54.000.000.

2. Il (...) non ha svolto attività difensiva.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione della sentenza, lamentando, nella sintesi ex art. 366 bis cod. proc. civ., che i giudici di merito hanno "ritenuto idonee a contrastare le indicazioni presuntive di reddito semplici dichiarazioni sostitutive di atto notorio, una dichiarazione unilaterale del venditore ed una ricevuta di pagamento della tassa automobilistica e non hanno, invece, minimamente preso in considerazione le risultanze del P.R.A. rivolte a conferire certezza ed opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento dei veicoli".

Il motivo è inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni: a) è privo di specificità, in quanto non riporta il testo delle indicate dichiarazioni, delle quali la sentenza non fa il minimo cenno, così tendendo, genericamente, a sollecitare a questa Corte un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, difforme da quello compiuto dal giudice di merito; b) attribuisce efficacia dirimente alle risultanze del P.R.A., laddove queste, ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, forniscono elementi meramente presuntivi, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita, l'effetto traslativo si verifica a seguito del mero consenso delle parti (Cass. nn. 1226 del 1999, 8415 del 2006); c) non investe la parte finale della sentenza, nella quale, come detto in narrativa, il giudice a quo ritiene comunque illegittimo l’accertamento sintetico in relazione al reddito dichiarato dal contribuente e dal coniuge nell'anno in contestazione ed al fatto che erano state effettuate "diverse vendite di natura patrimoniale".

2. L'inammissibilità del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo e del terzo, concernenti argomentazioni in diritto, svolte in sentenza, inidonee ad intaccare la essenziale ratio decidendi oggetto del primo motivo.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non v’à luogo a provvedere sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.