Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2015, n. 22027

Rapporto di lavoro - Licenziamento - Esubero di personale - Carattere ritorsivo del recesso - Prova

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 2222/2010 il Tribunale del lavoro di Patti annullava il licenziamento intimato a L.M.M.A. dalla C.V. soc. coop. a.r.l. il 21.4.1996 perché intimato senza giustificato motivo oggettivo e perché ritorsivo condannando la parte datoriale al risarcimento del danno dal licenziamento alla reintegrazione. Il L.M., autista di linea nell'ambito del Comune di Capo d'Orlando, subiva un primo licenziamento che veniva annullato con provvedimento di urgenza che disponeva la reintegrazione; la società sopprimeva quindi un posto di lavoro dall'organico e licenziava nuovamente il L.M.; dopo un nuovo provvedimento di reintegra il L.M. veniva nuovamente licenziato per esubero di personale il 12.8.2006. Su tale nuovo recesso il Giudice di primo grado osservava che il primo licenziamento con sentenza confermata in appello era stato dichiarato ritorsivo (mentre un terzo licenziamento era ancora sub-judice); circa il secondo licenziamento la società non aveva dato la prova di non poter utilizzare aliunde il lavoratore e, in ordine alla scelta del lavoratore da licenziare, non era stata offerta la prova che si fossero seguiti principi di correttezza. Dal carattere ritorsivo del recesso discendeva l'obbligo del pagamento di tutte le retribuzioni (mentre provvisoriamente non operativo era l'obbligo di reintegrazione essendo intervenuto un nuovo recesso). La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado ed osservava a sua volta che la società non aveva provato le esigenze di produttività connesse al nuovo recesso posto che immutato era rimasta la concessione con il Comune ed i servizi di linea assicurati dalla Cooperativa. Non era stato dimostrato neppure il criterio di scelta del lavoratore da licenziare ( visto che le ragioni erano di ordine produttivo-organizzativo) nell'ossequio ai principi di correttezza e buona fede né dell'impossibilità di utilizzare aliunde l'appellato. La tempistica dei vari recessi dimostrava peraltro il carattere ritorsivo del recesso diretto ad eludere il provvedimento di reintegra.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la C.V. articolando due motivi, resiste controparte con controricorso.

Veniva prodotto atto di rinuncia al ricorso accettato da controparte.

 

Motivi della decisione

 

Essendo stato prodotto atto di rinuncia al ricorso accettato dalla controparte si deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Nulla in ordine alle spese essendo la rinuncia stata accettata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese,