Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 28 ottobre 2015, n. 81080

Rettifica alla circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, recante "Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I (agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive) e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.".

 

Con circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e sono state fornite le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni medesime.

Per mero errore materiale, la circolare precitata indica obblighi di mantenimento delle immobilizzazioni materiali e immateriali oggetto delle agevolazioni per un periodo pari a 5 (cinque) anni, laddove il regolamento di cui al decreto 8 luglio 2015, n. 140 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2015, recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in questione, prevede un periodo di mantenimento pari a 3 (tre) anni.

Con la presente circolare si provvede, pertanto, alla necessaria rettifica dei punti interessati o connessi. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche alla circolare del 9 ottobre 2015, n. 75445:

a) al punto 5.3, lettera c), relativo al periodo in cui i beni agevolati devono figurare nell’attivo di bilancio, le parole "per almeno cinque anni" sono sostituite dalle parole "per almeno tre anni dal completamento del programma di investimenti";

b) al punto 12.1, in materia di revoca delle agevolazioni, alle lettere c) (trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi delle immobilizzazioni), d) (cessazione volontaria, alienazione, concessione in locazione o trasferimento dell’attività) e e) (fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie), le parole "5 (cinque) anni" o "cinque anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "3 (tre) anni".