Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MASSA CARRARA - Ordinanza 25 marzo 2015, n. 219

IMU - Istituzione e disciplina - Applicazione indipendente dalla percezione di un reddito e dalla capacità del bene di produrlo - Contrasto con il principio di capacità contributiva e con il diritto alla proprietà privata

 

Osserva

 

La questione di legittimità costituzionale è rilevante (trattandosi di decidere sul silenzio-rifiuto del Comune di Aulla in ordine alle istanze di rimborso dell'IMU pagata), e non appare manifestamente infondata.

L'imposta di cui si tratta appare, invero, in contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), essendo dovuta indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene.

Il soggetto passivo è, cioè, tenuto al pagamento dell'imposta anche se privo di reddito, o se percettore di un reddito non sufficiente alla copertura dell'imposta: evenienze non improbabili, specie in tempi di recessione economica e di contrazione delle offerte di lavoro.

L'incapacità contributiva potrebbe, quindi, costringere il soggetto passivo dell'imposta ad accettare soluzioni estreme (la svendita del bene; la ricerca di mutuanti privati pronti ad accaparrarsi il bene), ovvero a spogliarsi del bene rilasciandolo nelle mani comunali.

Sotto quest'ultimo profilo, l'IMU appare, in contrasto anche con il diritto alla proprietà privata (art. 42 Cost.), costituendo un insuperabile ostacolo al mantenimento di beni acquistabili per successione da parte di soggetti privi di reddito, che potrebbero destinare il bene ad abitazione personale.

L'incostituzionalità dell'imposta in esame si rivela chiaramente se paragonata alla soppressa Invim, che colpiva l'incremento di valore degli immobili: in quel caso, infatti, sussisteva un reddito imponibile (costituito dal maggiore valore conseguito dal bene nel periodo compreso tra il suo acquisto e la sua cessione).

Nel caso dell'IMU, invece, la «tassazione colpisce un reddito virtuale, indipendentemente dalla capacità stessa del bene di produrre reddito (o della possibilità concreta di metterlo a reddito).

 

P.Q.M.

 

Vista la legge n. 87/53, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell'Imu, per contrasto con gli artt. 53 e 42 della Costituzione.

Dispone sospendersi il presente procedimento e trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone notificarsi la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone comunicarsi la presente ordinanza ai presidenti delle due Camere.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 28 ottobre 2015, n. 43