Giurisprudenza - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Sentenza 25 settembre 2015, n. 11407

Stranieri - Emersione dal lavoro irregolare - Domanda - Documentazione

 

Fatto e diritto

 

1. - Con il ricorso in esame il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento emesso il 23 maggio 2014 dallo Sportello unico per l'immigrazione di Roma con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Signor M.C. in favore del ricorrente.

Il ricorrente ricorda, in punto di fatto, che gli uffici dell’amministrazione competente ad istruire la procedura hanno rilevato la insufficienza della documentazione che doveva assistere la richiesta di emersione dal lavoro irregolare e in particolare la mancanza della copia delle "denunce Uniemens" prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dei modelli F24 (causale DM10) attestanti l’avvenuto pagamento dei contributi scaduti il giorno 16 di ogni mese) e denunciati con i flussi Uniemens mensili riferiti al lavoratore beneficiario dell'emersione, l'assenza di apertura di un'apposita posizione contributiva, contraddistinta dal codice 5W; riferita al lavoratore, per come previsto dalle circolari INPS n. 113 del 14 settembre 2012 e n. 118 del 28 settembre 2012 (così anche nel provvedimento qui impugnato).

In altri termini lamenta il ricorrente, come le ragioni che hanno indotto gli uffici a respingere la domanda di emersione dal lavoro irregolare rimontino ad inadempimenti imputabili tutti al datore di lavoro, "in particolare la mancata apertura (...) di una posizione INPS autonoma e personale" (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo), mentre il lavoratore aveva posto in essere tutti, gli adempimenti che la normativa di settore assegna allo straniero, compreso il pagamento degli oneri di attivazione della procedura (mille euro).

Completa il quadro delle doglianze il ricorrente segnalando come, a fronte della produzione di tutta la documentazione richiesta per l’ottenimento del provvedimento favorevole, in disparte l’apertura di una apposita posizione INPS da parte del datore di lavoro, gli uffici avrebbero dovuto quinto meno autorizzate il lavoratore a richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; da qui l’impugnativa nei confronti del provvedimento di reiezione della domanda di emersione dal lavoro irregolare e la richiesta di annullamento dello stesso.

2. - Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo la reiezione del gravame.

La Sezione, con ordinanza 25 settembre 2014 n. 4565, sul presupposto che gli uffici, nel corso della procedura, avevano richiesto la documentazione mancante all'interessato e che non vi era prova che egli si fosse realmente attivato al fine di ottenere dal datore di lavoro detta documentazione ha respinto distanza cautelare proposta dal ricorrente. La Terza sezione del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto da ricorrente con ordinanza 12 dicembre 2014 n. 5659 ha accolto, ai fini del riesame, l’istanza cautelare presentata da quest'ultimo, posto che in costanza di inadempimenti istruttori imputabili al solo datore di lavoro la normativa di settore consente, quale possibile esito della procedura di emersione dal lavoro irregolare, il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

Tenuta riservata la decisione alla udienza pubblica del 26 marzo 2015, la riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2015.

3. - Stima il Collegio, "melius re perpensa" che la valutazione in senso opposto, rispetto a quella sviluppata dalla Sezione nell'esame di prime cure della fase cautelare, espressa dal Consiglio di Stato in sede di scrutinio circa la fondatezza dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente, in assenza, di informazioni circa ulteriori attività poste in essere dall’amministrazione in seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame, debba essere condivisa e persuada il Collegio medesimo sulla circostanza che le censure dedotte dalla parte ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato siano fondate, non avendo gli uffici fatto corretta applicazione della normativa di settore ovvero interpretandola in modo che non appare conforme alla "ratio legis".

Sulla scorta dell’esame della documentazione versata in atti e soprattutto in ragione dello specifico tenore della motivazione con la quale gli uffici competenti hanno respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare dello straniero si può cogliere come l'esito sfavorevole della procedura di sanatoria sia stato nella specie provocato non solo dalla mancata apertura di una "posizione INPS" da parte del datore di lavoro, ma anche dalla mancanza della copia delle "denunce Uniemens" prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dei modelli F24 (causale DM10) attestanti l’avvenuto pagamento dei contributi scaduti (il giorno 16 di ogni mese) e denunciati con i flussi Uniemens mensili riferiti al lavoratore beneficiario dell'emersione.

A fronte di tale contestazione il ricorrente ricorda che egli ed il datore di lavoro avevano prodotto in sede di istruttoria anche la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 30 giugno 2013 e l'estratto conto previdenziale; ciò, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato sufficiente a consentire l’applicazione dell’art. 11-ter della legge 9 agosto 2013 n. 99 e quindi il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

4. - In via preliminare preme rammentare che l'articolo 5, comma 5, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 17 luglio 2012 n. 109 stabilisce che "La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. È fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi".

A sua volta, il decreto interministeriale 29 agosto 2012, recante "Attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare", individua, all’articolo 4, comma 1, i dati che devono essere indicati, a pena di inammissibilità, nella domanda di emersione e quindi;

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'articolo 3;

e) l'attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dall'articolo 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1000 euro di cui all’articolo 2;

i) l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;

l) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.

Il successivo articolo 5 del medesimo decreto interministeriale prescrive inoltre, con riferimento alla regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore, che "Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989. 2. All’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all’articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà: a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile (...)".

Fermo quanto sopra gli uffici, nel caso che qui ci occupa, hanno contestato al datore di lavoro e al lavoratore la incompletezza della documentazione per come prescritta dai sopra riprodotti artt. 4 e 5 del decreto interministeriale del 29 agosto 2012 rendendoli edotti di tale deficit istruttorio nel corso della procedura ma non ottenendo la regolarizzazione richiesta ed agli atti, anche del presente processo risulta prodotto (oltre alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra lo straniero e il datore di lavoro che con lui aveva a suo tempo presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare) il solo "estratto conto previdenziale INPS".

5. - Per quanto poi riguarda la questione - che nella specie riveste centrale importanza - dell’eventuale applicazione dei commi 11-bis e 11-ter: dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012, il Collegio rileva nel complesso quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2012, i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuavano a occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, potevano dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con una dichiarazione presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

Il comma 5 dell’art. 5 prevede che la dichiarazione di emersione sia presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. "La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E’ fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore al semestre".

Ciò che prescrivono gli artt. 4 e 5 del decreto interministeriale 29 agosto 2012 lo si è più sopra riprodotto testualmente. Il comma 9 dell'art. 5 prevede, altresì, che lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convochi le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5.

In base al comma 6, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, all’impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

In base al comma 10, nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione o si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

Infine, ai sensi del comma 11, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati, e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

6. - Riprodotta, come sopra quindi, per sommi capi, l'articolata disciplina recata dai vari commi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012, risulta evidente da tale sistema normativo che la proceduta di emersione, come del resto è stato affermato dalla giurisprudenza per la ‘"prima procedura di emersione" di cui al decreto legge n. 78 del 2009, si conclude solo con la stipula del contratto di soggiorno davanti allo sportello unico e si rivolge principalmente al datore di lavoro che deve procedere ad inviare la dichiarazione con le modalità prescritte. Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 5, non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che non abbia provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno davanti allo sportello unico. L’unica ipotesi nella quale la procedura di emersione può essere conclusa in mancanza della sottoscrizione del contratto di soggiorno è quella prevista dal comma 4 dell'art. 5, per cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro, come nel caso del decesso del datore di lavoro nelle more della definizione della procedura.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno quindi, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5, può avvenire solo dopo il pagamento del contributo forfettario di mille euro per lavoratore e dopo la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per almeno sei mesi o per il maggior tempo per cui è durato il rapporto di lavoro, adempimenti dimostrabili esclusivamente con la documentazione descritta nel decreto interministeriale 29 agosto 2012 e quindi all’esito degli adempimenti formali specificati nel predetto decreto. Solo a seguito del perfezionamento di tale procedura, con il pagamento delle relative somme e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, spettano, dunque, i benefici previsti dalla disciplina, di regolarizzazione ovvero il rilascio del permesso di soggiorno per il lavoratore e l’estinzione degli illeciti penali ed amministrativi per il datore di lavoro, ai sensi del comma 11 dell’art. 5.

Su tale sistema è poi intervenuto l’art. 9, comma 10 del d.L n. 76 del 2013, convertito in legge n. 99 del 2013, che ha inserito, all'art. 5, i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater.

In base al comma 11-bis, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati.

Ai sensi del comma 11-ter, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

In base al comma 11-quater, nell’ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell’applicazione del comma 10.

7. - Ritiene il Collegio che le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 76 del 2013 presuppongano il pagamento delle somme di cui al comma 5, quale requisito per poter accedere alla regolarizzazione. In particolare, l’ipotesi cui fa riferimento il comma 11-bis, per cui la procedura di emersione non si può concludere in maniera positiva per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, non riguarda il mancato pagamento delle somme dovute per le inadempienze retributive e contributive, ma la situazione personale del datore di lavoro, ad esempio, qualora sussistano le ipotesi previste dal comma 3 dell’art. 5 ovvero condanne a suo carico per reati considerati ostativi all'emersione (quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione, la intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.; reati questi tutti previsti dal comma 12 dell’art. 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998).

La "ratio" della norma, inserita con il d.l. 76 del 2013 è, quindi, quella di estendere la regolarizzazione a situazioni che altrimenti sarebbero state escluse ed infatti il comma 11-bis consente infatti di concludere la procedura anche nel caso di impedimenti soggettivi del datore di lavoro; ma perché si concluda la procedura di emersione è comunque necessario che il datore di lavoro, secondo quanto prescritto dalla ipotesi generale del comma 5, paghi il contributo forfettario e le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Il pagamento delle somme, è, infatti, considerato dal legislatore necessario presupposto per la effettiva volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione e alla effettiva assunzione del datore di lavoro, anche in considerazione dei benefici, in termini di estinzione degli illeciti commessi, attribuiti all’esito della procedura.

La giurisprudenza, che si è già pronunciata sulla questione, dalla quale il Collegio non ritiene vi siano motivi per discostarsi, ha affermato, in particolare, che l'utilizzo, nell'art. 5, comma 11-bis, del termine plurale "somme" anziché del singolare "somma", induce a considerare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione subordinato non solo al pagamento del contributo forfettario, ma anche al versamento dei contributi previdenziali, agli oneri fiscali e alle retribuzioni per almeno sei mesi (cfr., in tal senso, TAR Piemonte, Sez. I, 7 febbraio 2014 n. 248).

Ciò vuol dire, anche con riguardo alla interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni sopra richiamate, che (solo) il mancato versamento delle somme di cui all’art. 5 comma 5 del d.l. n. 76 del 2013, anche nella ipotesi di cui all'art. 5, comma 11-bis, non può essere considerato un inadempimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro, ma è una omissione a cui si correla, per espressa previsione normativa, l'impossibilità di provare la pregressa esistenza del rapporto di lavoro, ossia la sussistenza del presupposto essenziale per conseguire il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione (ancora, in tal senso, cfr. TAR Piemonte, Sez, 1, 18 aprile 2014 n. 683, 7 marzo 2014 n. 406 e 24 ottobre 2013, n. 1098).

Né si può ritenere irragionevole la scelta del legislatore di subordinare la regolarizzazione al pagamento di tali somme, considerato che, in particolare per il datore di lavoro, ciò comporta l’estinzione degli illeciti comunque commessi con la assunzione di un lavoratore in stato di clandestinità.

8. - Nel caso in esame, peraltro caratterizzato dalla intervenuta, cessazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro dello straniero e quest’ultimo successivamente alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione del lavoro irregolare, a fronte della dimostrazione del pagamento degli stipendi e degli importi previdenziali dovuti per il periodo richiesto dalla normativa di settore e per come dimostrato dalla produzione dell’estratto conto INPS relativo alla posizione del lavoratore straniero, tanto che l'amministrazione su tale punto non ha formulato contestazioni, viene opposta dagli uffici, quale causa di reiezione della domanda, la mancata produzione da parte del datore di lavoro di alcuni documenti, richiesti dalle circolari INPS n. 113 del 14 settembre 2012 e n. 118 del 28 settembre 2012, vale a dire: le denunce Uniemens" prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, i modelli F24 (causale DM10) attestanti l’avvenuto pagamento dei contributi scaduti (il giorno 16 di ogni mese) e denunciati, con i flussi Uniemens mensili riferiti, al lavoratore beneficiario dell’emersione.

Orbene, in disparte l’indubbia utilità di allegare alla domanda di emersione tali documenti onde consentire agli uffici un pronto riscontro in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dal datore di lavoro in sede di presentazione della domanda di sanatoria circa la regolarizzazione "sostanziale" della posizione del lavoratore straniero, per come richiesto dalle due circolari sopra richiamate, sta di fatto che anche l’estratto conto INPS del lavoratore straniero costituisce un documento probatorio utile a dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme ed idoneo a consentire agli uffici, nelle more della verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla, sussistenza dei presupposti fissati dalla legge perché possa essere definita la procedura di sanatoria, in applicazione delle nuove disposizioni di legge introdotte nel 2013, il rilascio - quanto meno e sempre che sussistano i presupposti in capo allo straniero per l’emissione di tale provvedimento - di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

Del resto la presenza di precise prescrizioni amministrative recate dalle circolari INPS del 2012 più volte qui richiamate, che in quanto "circolari" non possono nell'ambito della gerarchia delle fonti normative "sopravanzare" ovvero "condizionare" la regolamentazione di un istituto giuridico introdotta da una fonte di livello primario, essendo rivolte prevalentemente agli uffici e non assumendo nella specie neppure valenza regolamentare (di fonte normativa secondaria) e quindi "esecutiva ed applicativa" della stessa fonte primaria, non possono indurre gli uffici competenti, in caso di mancata puntuale ottemperanza al loro contenuto, a non considerare la necessità di fare applicazione della previsione di legge che permette di valorizzare la posizione del lavoratore straniero quando, una volta documentalmente dimostrata la "regolarizzazione sostanziale", spetti agli uffici procedenti di verificare la veridicità di tale regolarizzazione documentale, pur in assenza di adempimenti formali imposti al solo datore di lavoro e che il lavoratore straniero, tanto più se il rapporto di lavoro sia nel frattempo cessato, incontrerebbe soverchie, se non insormontabili, difficoltà ad ottenere al fine di produrre l’ulteriore documentazione (richiesta dalle ridette circolari) agli uffici competenti in sostituzione del datore di lavoro resosi, alla fine della procedura, (parzialmente) inadempiente.

Ne deriva che la segnalazione contenuta nell’ordinanza 12 dicembre 2014 n. 5659 resa dalla Terza sezione del Consiglio di Stato nella fase cautelare agli uffici e tesa a consentire il riesame della posizione dello straniero rispetto a quanto sopra (e non tenuta in considerazione dagli stessi uffici per quanto consta al Collegio) trova concorde il Collegio che, sotto tale profilo, deve ritenere fondate le censure dedotte dalla parte ricorrente.

9. - In ragione delle suesposte considerazioni le censure dedotte dalla parte ricorrente si prestano ad essere considerate fondate, di talché il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori adempimenti che l’amministrazione riterrà di porre in essere. Le spese seguono la soccombenza, anche per effetto dell’assenza di qualsivoglia, pronuncia da parte dell’amministrazione in seguito all’ordinanza "propulsiva" n. 5659 emessa dalla Terza sezione del Consiglio di Stato in data 12 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., ritenendo congruo liquidarle nella misura complessiva di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge nonché rammentando l’obbligo di restituzione del contributo unificato, se effettivamente e correttamente versato.

 

P.Q.M.

 

Pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del ricorrente Signor S.M., liquidandole nella misura complessiva di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge e rammentando l’obbligo di restituzione del contributo unificato, se effettivamente e correttamente versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.