Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 23 settembre 2015

Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

-------

(*) Decreto sostituito dall’art. 12, comma 1, D.P.C.M. 28 novembre 2016, a decorrere dal 2 dicembre 2016.

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di seguito denominata "Carta".

 

Art. 2

Destinatari

 

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.

4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.

5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

 

Art. 3

Importo della Carta

 

1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.

2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.

3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.

 

Art. 4

Modalità di utilizzo della Carta

 

1. La Carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale:

a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;

b) acquisto di hardware e software;

c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

f) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può sottoscrivere apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con operatori pubblici e privati, finalizzate all'ottimale utilizzo della Carta da parte di ciascun docente, che riconoscano specifiche agevolazioni per le finalità di cui al comma 1, consentendone così il più ampio e proficuo utilizzo.

3. La Carta è fruibile, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.

Art. 5

Modalità di assegnazione della Carta

 

1. La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica. In essa sono contenuti esclusivamente i dati personali e di servizio del soggetto beneficiario, utili agli esclusivi fini dell'associazione della Carta al docente titolare. L'importo di cui all'art. 3 è, per ciascun anno scolastico, accreditato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per l'anno scolastico 2015/2016.

2. La tipologia, i criteri e le modalità di utilizzo dei dati connessi alla Carta sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Art. 6

Affidamento del servizio connesso alla emissione  e alla gestione della Carta

 

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, provvede ad affidare il servizio relativo all'emissione, alla fornitura e alla gestione della Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali utili derivanti dall'affidamento del servizio sono versati all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. L'affidamento di cui al comma 1 disciplina eventuali limitazioni di carattere merceologico, geografico o telematico all'utilizzo della Carta ed è effettuato in tempo utile per consentire la distribuzione della Carta a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

 

Art. 7

Modalità di rendicontazione

 

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'art. 6, indica le modalità di rendicontazione delle spese per finalità formative sostenute dal singolo docente destinatario della Carta.

2. I docenti destinatari della Carta trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati con il decreto di cui al comma 1, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'art. 3, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all'art. 4, incompleta o presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo.

3. I rendiconti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

 

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all'art. 5, l'importo di cui all'art. 3, comma 1, è erogato ai soggetti di cui all'art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero.

3. Entro il 31 dicembre 2015 le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della Legge n. 107 del 2015 sono ripartite tra i soggetti di cui all'art. 2.

4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'art. 3, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all'art. 4, incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.

5. I rendiconti di cui al comma 4 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2015, n. 243.