Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 ottobre 2015, n. 41842

Tributi - Omesso versamento di ritenute fiscali - Reato tributario - Confisca per equivalente obbligatoria - Limiti - Entità del profitto del reato

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con Sentenza del 28/01/2014 il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, applicava a S.C. previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 cod.proc.pen. di mesi 2 e giorni 20 di reclusione (sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 di multa, da pagarsi in dieci rate di euro 2.000,00 ciascuna) per il reato di cui all'art. 10 bis D.L. vo n. 74/2000; ordinava, altresì, la confisca di somma equivalente all'imposta evasa pari ad euro 78.688,11.

2. Ricorre per cassazione S.C. a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge e la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della confisca ex art. 1 comma 143 L. 244/2007 e 122 ter cod.pen. (ndr 322 ter cod.pen.)

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 10 bis D.L.vo 74/2000 e, quindi, per l'esatto accertamento dell’imposta evasa, è necessario provare l'esistenza delle certificazioni rilasciate ai sostituiti e non solo il mancato versamento delle ritenute indicate nei mod. 770.

Il profitto del reato è stato quantificato sulla base di quanto dichiarato nei mod. 770, senza che fosse provato il rilascio delle certificazioni.

Arbitrariamente è stata, pertanto, disposta la confisca per equivalente, che, per sua natura, non può superare il profitto del reato.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. A seguito della modifica dell'art. 445 cod.proc.pen. (con l'art. 1 comma lett. a L.12.6.2003 n. 134) è stata prevista la confisca in tutte le ipotesi di cui all'art. 240 c.p. e quindi sia in caso di confisca obbligatoria che di confisca facoltativa.

La confisca è obbligatoria quando sia prevista come tale da una particolare disposizione di legge oppure nelle ipotesi di cui all’art. 240 cpv. cod.pen.

2.1. Il reato per il quale è stata applicata la pena ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti della ricorrente è quello di cui all'art. 10 bis D.L.vo 74/2000 e la confisca per equivalente è stata disposta ai sensi dell'art. 322 ter cod.pen., richiamato espressamente dall'art. 1 comma 143 L. 244/2007 con riferimento ai reati di cui al D.L.vo 74/2000.

L'art. 322 ter cod.pen., introdotto con la L. 29.9.2000 n. 300, prevede, invero, che in caso di condanna o di applicazione pena ex art. 444 cod.proc.pen. per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p. il giudice determini le somme di denaro o individui i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato e, nel caso non sia possibile, ordini la confisca del valore corrispondente al profitto o al prezzo di tali reati.

Come ha costantemente ribadito questa Corte, la confisca per equivalente va, quindi, obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod.proc.pen., pur laddove non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti (cfr. Cass. sez. 3 n. 44445 del 09/10/2013; sez. 3 n. 31742 del 28/03/2013).

2.2. Pur trattandosi di confisca obbligatoria, è necessario, però, che il Giudice individui il profitto del reato, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va rapportato al risparmio di spesa derivante dall'evasione di imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi riconducibili alle sanzioni ed alle altre somme eventualmente dovute (cfr. Cass.pen. sez. 3 n. 11836 del 4.7.2012; conf. Cass. Pen. Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011).

La confisca non può, in ogni caso, superare il profitto del reato (inteso nel senso sopra indicato); sicché il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto medesimo (cfr. Cass.pen. sez. 3 n. 1893 del 12/10/2011; sez. 3 n. 31742 del 28/03/2013).

2.3. È necessario, inoltre, nel caso in cui imputato sia il rappresentante legale di una società (come nel caso di specie), accertare se il profitto del reato possa essere rinvenuto presso la società medesima.

Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 10561/2014, sono stati enunciati i seguenti principi:

"È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica".

"Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio".

"Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato".

"La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato".

2.3.1. Va quindi, Innanzitutto, ricercato il profitto del reato (per procedere, così come imposto dall'art. 322 ter cod.pen., al sequestro dello stesso ai fini della confisca "diretta") che sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica (per ripristinare l'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad obiettivo vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante" - cfr. Sez. Un. n. 10561/2104 (ndr Sez. Un. n. 10561/2014) cit), oppure, in mancanza, presso gli organi della persona giuridica stessa.

Soltanto ove non sia possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni riconducibili ad esso presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica (per reati da loro commessi) e della stessa persona giuridica quando questa costituisca uno schermo fittizio.

2.4. Il Tribunale, senza alcuna motivazione, ha disposto la confisca per equivalente di una somma che si assume pari all'imposta evasa (indicata nel capo di imputazione in euro 78.688,11), limitandosi ad affermare che essa rientrasse nell'ambito applicativo degli artt. 1, comma 143, della L. 244/2007 e 3222 ter cod.pen. (ndr 322 ter cod.pen.), e quindi senza affrontare la problematica in precedenza evidenziata.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, limitatamente alla disposta confisca.

L'annullamento della statuizione sulla confisca non travolge, infatti, l'intera sentenza, in quanto la misura ablativa si configura come autonoma e deve essere obbligatoriamente disposta anche indipendentemente dall'accordo, che vincola il giudice soltanto in relazione ad elementi nella disponibilità delle parti (cfr. Cass.pen. sez. 2 n. 19945 del 19/04/2012).

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Rieti.