Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 ottobre 2015, n. 20878

Procedure concorsuali - Fallimento - Compenso del consulente di parte del curatore - Secondo le tariffe professionali

 

Svolgimento del processo

 

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettò il reclamo proposto dal commercialista prof. M.P. avverso il decreto con il quale il giudice delegato al fallimento della (...) s.p.a. gli aveva liquidato la somma di €. 20.000 per l'attività di consulenza tecnica svolta dal professionista in un giudizio promosso dalla curatela fallimentare nei confronti della Banca X disattendendo la richiesta di liquidare il compenso nella misura £. 557.470,50, in via principale, o di € 122.840, richiesta in via subordinata.

Ritennero i giudici del merito che, pur avendo prestato la propria attività in ambito processuale, il prof. M.P. dovesse essere qualificato come coadiutore del curatore fallimentare e compensato a norma dell'art. 32 comma 2 legge fall., non potendo essere equiparato al professionista legale che obbligatoriamente rappresenta e assiste il curatore nei giudizi contenziosi, bensì al consulente tecnico d'ufficio, per la natura pubblicistica dell’incarico, conferito nell'ambito di un fallimento per le finalità istituzionali della procedura. Per la cassazione del decreto ricorre il prof. M.P. e propone un unico motivo di impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso la C.V. s.r.l., assuntrice del concordato proposto dalla (...) s.p.a. e omologato. Non ha spiegato difese il Fallimento (...) s.p.a.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli art. 2233 comma 1 c.c., 31 comma 1 lettera a) d.p.R n. 645 del 1994, 49 e s. d.p.R. n. 115 del 2002, 4 d.p.R. n. 319 del 1980, 2 d.p.R. n. 352 del 1988, 84 e 85 c.p.c., 25, 31 e 32 legge fall., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano erroneamente equiparato il consulente di parte al consulente d'ufficio solo per la provenienza pubblica dell'incarico conferitogli.

2. Premesso che la sopravvenuta omologazione del concordato non ha effetti sul procedimento in corso (Cass., sez. I, 21 luglio 2011, n. 16040, n. 619694), il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte,infatti, «il consulente di parte svolge, nell'ambito del processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita; pertanto, il suo espletamento è riconducibile al contratto d'opera professionale; ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale» (Cass., sez. VI, 22 settembre 2011, n. 19399, n. 619758, Cass., sez. I, 6 agosto 2014, n. 17708, n. 632174). In particolare si è chiarito come la prestazione professionale del consulente di parte non sia equiparabile in alcun modo a quella del consulente tecnico d'ufficio, «il quale opera in posizione d'imparzialità, fornendo al giudicante elementi di valutazione per la risoluzione di questioni il cui esame presupponga il possesso di specifiche cognizioni tecniche (c.d. consulenza deducente), nonché, in, casi particolari, procedendo egli stesso alla rilevazione di fatti il cui accertamento, richieda l’utilizzazione delle predette competenze».

Il decreto impugnata va pertanto cassato con rinvio.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.