Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 ottobre 2015, n. 20876

Tributi - Riscossione - Fallimento - Credito IRAP dovuto dalla società fallita - Ammissione al passivo - Privilegio - Sussiste

 

Il processo

 

Equitalia Cerit s.p.a.; agente per la riscossione dei tributi, impugna il decreto Trib. Pistoia 8.6.2009 con cui, in parziale riforma del decreto reiettivo sul punto del competente giudice delegato nel fallimento M. s.n.c. di P.A. e B.G., nonché dei soci P.A. e B.G. venne rigettata la sua opposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall., volta all'ammissione allo stato passivo ed in privilegio di quella procedura del credito riferito all’IRAP dovuto dalla società fallita, oltre interessi e sanzioni, per l’anno 2004.

Il mancato riconoscimento del privilegio, richiesto ex art. 2752 cod.civ., fu motivato dal tribunale per il mancato collegamento di rinvio della norma civilistica all’IRAP stessa, già nel co. 1 della disposizione del cit art. cod.civ. (riferito a IRPEF, IRPEG ed ILOR) e la non corrispondente base imponibile, trattandosi non di imposta sul reddito bensì a carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto da un’attività economica autonomamente organizzata. La conseguente impossibilità di farne applicazione analogica e la mancanza dei presupposti per un’interpretazione anche solo estensiva, stante la natura eccezionale delle cause di prelazione e la difformità di identità oggettiva rispetto agli altri tributi, conducevano al predetto rigetto.

Il ricorso è affidato ad un motivo e ad esso resiste il Fallimento M. s.n.c. di P.A. e B.G. e dei soci illimitatamente responsabili.

 

I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione

 

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 co. 1 cod.civ., avendo trascurato il tribunale la portata estensiva della disposizione civilistica, sul punto in grado di ricomprendere la ratio già conferente il privilegio all’ILOR, imposta sostituita da quella prospettata nella domanda di ammissione al passivo.

Il motivo è fondato. Con recenti pronunce, al cui principio di diritto si intende dare continuità, questa Corte ha invero statuito che il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., che ha esteso il privilegio a tale credito, ad opera dell'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dall'art. 23, comma 37, del d.l. del 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Né su tale interpretazione ha inciso la dichiarazione di incostituzionalità dell'ultimo periodo del comma citato (e del comma 40) ad opera della sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati all'ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, in epoca successiva alla maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non si estendono ai casi in cui tale preclusione non si sia ancora verificata, per l'essere ancora in corso l'accertamento del passivo (Cass. 15142/2015; 12050/2015; 26125/2013; conf. già a 11417/2012), come, nel caso di specie, in pendenza di opposizione allo stato passivo. E a sua volta Cass. 25242/2010 aveva chiarito, condivisibilmente, la spettanza di detta causa di prelazione alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752 cod.civ., in quanto giustificata sia dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e, sussistendo i requisiti di cui all’art. 384, co. 2, u. parte, cod.proc.civ. (nella formula applicabile), in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento con il grado di privilegio generale mobiliare previsto dagli artt. 2752 co. 1 cod.civ.e 2778 n. 18 cod. civ. al credito insinuato al passivo del Fallimento societario intimato - per IRAP - dal ricorrente. Analoga sorte compete alla prestazione accessoria degli interessi, da ammettere al passivo secondo le decorrenze e nelle misure di legge e qualità richieste dal creditore e fino al deposito del piano di riparto ex art. 54 u.co. l.fall. (Cass. 15142/2015).

In ragione della solo recente acquisizione di più univoci orientamenti giurisprudenziali quanto alle questioni oggetto di controversia, tenuto conto dell’epoca della domanda e delle decisioni assunte nel procedimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e per l’effetto, decidendo nel merito la domanda di ammissione al passivo, ammette il creditore al passivo del Fallimento M., s.n.c. di P.A. e B.G., in via privilegiata ai sensi di cui in motivazione, quanto al credito per IRAP, nonché agli interessi con il tasso di legge applicabile sul capitale come da domanda e fino al deposito del piano di riparto ex art. 54 u.co. l.fall.; dichiara l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.