Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20658

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Costituzione in giudizio - Obbligo di deposito del pvc richiamato per relationem dall’avviso di accertamento - Esclusione - Possibilità di deposito in un momento successivo, o su impulso del giudice tributario

 

Ritenuto in fatto

 

1. La ANGST + PFISTER s.p.a. propone ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società avverso avviso di accertamento per IRPEG ed IRAP del 2001.

Il giudice d’appello è pervenuto, a tale conclusione sulla base della considerazione seconda cui, poiché l’avviso di accertamento era motivato con richiamo al processo verbale di constatazione, notificato alla società, e ne costituiva quindi parte integrante, la contribuente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, depositarlo in originale o in copia all'atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Resiste l’Agenzia delle entrate.

 

Considerato in diritto

 

1. Per ragioni di priorità logico-giuridica, va esaminato per primo il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando, con idoneo quesito di diritto, la ratio decidenti della sentenza impugnata, sopra riportata.

Il motivo è fondato.

Deve, infatti, ribadirsi che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è stabilita, dall’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dello stesso articolo, non anche degli atti previsti dal quarto comma, con la conseguenza che l'originale (o la fotocopia) dell'atto impugnato, contemplato appunto nel quarto comma unitamente ai "documenti" in genere, può essere prodotto anche in un momento successivo, ovvero su impulso del giudice tributario. Ciò a fortiori vale per il processo verbale di constatazione, nel caso in cui non sia allegato all’avviso di accertamento (o in questo riportato nel suo contenuto essenziale) per essere già conosciuto dal contribuente (come è avvenuto nella fattispecie), anche perché, in linea di principio, l’onere di produrre il p.v.c., dal quale risultano i falli posti a base dei rilievi contestati con l'atto impugnato, è a carico dell'ente impostore (attore in senso sostanziale), a meno che non sia il contribuente ad invocare circostanze a lui favorevoli, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. nn. 18872 del 2007, 3456 del 2009, 21509 del 2010).

2. Resta assorbito il primo motivo.

3. Pertanto, accolto il secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.