Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 ottobre 2015, n. 130200

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operatore ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015

 

1. Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta

1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concesso a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator individuati dal medesimo comma 1, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

 

2. Procedura di controllo automatizzato

2.1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

2.2. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell’importo del credito concesso, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’Agenzia delle entrate.

2.3. Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 2.1, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Motivazioni

L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce un credito d’imposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator individuati dal medesimo comma 1 nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2 dell’articolo 9.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015, sono adottate le disposizioni applicative per l’attribuzione della predetta misura agevolativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2014.

In particolare, l’articolo 5 del citato decreto 12 febbraio 2015 disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo del credito d’imposta in parola, prevedendo, al comma 6, l’indicazione dell’importo del beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale l’agevolazione è concessa, nonché l’utilizzazione in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.

Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione del credito d’imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 4

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo." che, all’articolo 9, detta le "Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi";

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2015, che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, detta le "Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator";

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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Provvedimento pubblicato il 14 ottobre 2015 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.